La Corte di Cassazione, con la sentenza depositata il 10 maggio 2019 n. 20013, ha chiarito che nel reato di trattamento illecito di dati (art. 167, Codice privacy) il profitto o il danno devono valutarsi solo come finalità perseguita dall'agente (dolo specifico), ma non devono necessariamente concretizzarsi. Il “nocumento all'interessato”, specifica la Corte, è integrato da qualsiasi tipologia di pregiudizio, patrimoniale e non, che abbia una rilevanza di natura giuridica.
la pronuncia riguarda l'art. 167 del Codice previgente, rimasto sostanzialmente invariato nella sua struttura in seguito alle modifiche operate dal D.Lgs. 101/2018.
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 marzo – 10 maggio 2019, n. 20013)