La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23975 depositata il 29 ottobre 2020, ha escluso la contraffazione di un modello registrato - relativo a una bacinella a forma ellittica con due manici in posizione abbassata - da parte di un modello successivo.
Tra i requisiti di protezione previsti dagli artt. 33 del d.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della Proprietà Industriale) e 6 del Regolamento CE n. 6/2002 del 12 dicembre 2001 (Regolamento su disegni e modelli comunitari) rientra il “carattere individuale”, ritenuto sussistente se il modello suscita un’impressione generale diversa da quella suscitata da modelli precedenti nell’utilizzatore informato, ossia nell’acquirente in grado di percepire anche piccole differenze tra i prodotti, non significative agli occhi di un consumatore occasionale.
Nella decisione in oggetto, la Corte ha confermato che la valutazione di un modello rispetto alle anteriorità deve essere effettuata sulla base dell’impressione di insieme che la sua forma genera nell’osservatore, concentrando l’attenzione sull’aspetto complessivo del prodotto e non sui singoli elementi. La difformità riscontrata tra alcune caratteristiche dei due modelli, quali i manici e i bordi della bacinella, è stata considerata sufficiente a ingenerare nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa e, di conseguenza, a escludere la contraffazione.
Il
giudizio sull’esistenza del carattere individuale – ha inoltre specificato la
Corte – varia in base al grado di “affollamento” del settore merceologico
esaminato: se nel settore esistono pochi prodotti del genere considerato, sono
necessarie maggiori modificazioni al modello al fine di individualizzarlo;
viceversa, in un settore che includa molti prodotti dello stesso genere, tutti
simili tra loro, anche lievi modifiche risultano sufficienti a differenziare i modelli
concorrenti. Nel caso di specie, dato l’affollamento del settore delle
bacinelle in plastica, anche variazioni piuttosto modeste consentono di escludere
la contraffazione da parte del modello successivo.
(Corte di Cassazione, ordinanza n. 23975 depositata il 29 ottobre 2020)