NEWS 2016

 

23 dicembre 2016

Corte di Giustizia: gli Stati membri non possono imporre un obbligo generale di conservazione dei dati ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica

La Corte di Giustizia, con la sentenza del 21 dicembre 2016 relativa alle cause riunite C-203/15 e C-698/15, ha dichiarato in contrasto con il diritto comunitario una normativa nazionale che imponeva ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica l’obbligo di conservare in maniera generalizzata e indifferenziata i dati relativi al traffico e all’ubicazione dei propri utenti.

Tuttavia, secondo la Corte di Giustizia, gli Stati membri possono prevedere una conservazione mirata di tali dati allo scopo di contrastare gravi fenomeni di criminalità, purché sia limitata allo stretto necessario e offra garanzie sufficienti per la tutela dei diritti degli interessati.

(Corte di Giustizia, sentenza del 21 dicembre 2016, cause riunite C-203/15 e C-698/15)


 19 dicembre 2016

Privacy: pubblicate le prime Linee Guida interpretative del Regolamento generale sulla protezione dei dati

Il Gruppo di Lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati personali ha pubblicato, il 13 dicembre 2016, le prime Linee Guida per l’interpretazione del Regolamento 679/2016/UE relativo al trattamento dei dati personali che entrerà in vigore nel maggio 2018.

Le Linee Guida individuano i requisiti soggettivi ed oggettivi e le competenze professionali della nuova figura del Data Protection Officer e approfondiscono, inoltre, il tema del diritto alla portabilità dei dati, chiarendo alcuni aspetti tecnici legati ai requisiti di interoperabilità fra i sistemi informatici. Infine, vengono specificati i criteri per individuare correttamente l’Autorità di controllo indipendente a cui rivolgersi in caso di controversie transfrontaliere (c.d. Autorità capofila).

(Guidelines on Data Protection Officers (“DPOs”))

(Guidelines on the right to data portability)

(Guidelines for identifying a controller or processor’s lead supervisory authority)


 14 novembre 2016

Corte di Giustizia: il «prestito» può avere ad oggetto la copia di un libro digitale.

La Corte di giustizia, con la sentenza del 10 novembre 2016 relativa alla causa C-174/15, ha stabilito che la nozione di «prestito» comprende anche la messa a disposizione temporanea della copia di un libro in formato digitale, a condizione che durante il periodo di prestito possa essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata dall’utente non possa più essere utilizzata dal medesimo.

(Corte di giustizia, sentenza del 10 novembre 2016, causa C-174/15)


 7 novembre 2016

Corte di Giustizia: la copia di riserva di un software può essere ceduta dal legittimo acquirente solo se autorizzato dal titolare dei diritti.

La Corte di Giustizia, con la sentenza del 12 ottobre 2016 relativa alla causa C-166/15, ha ricordato come il legittimo acquirente iniziale della copia originale di software, accompagnata da una licenza d’uso illimitata, non può essere privato contrattualmente del diritto di vendere tale copia e la relativa licenza a un sub-acquirente.

Per contro, la Corte ha stabilito che, anche nel caso in cui il supporto originale necessario all’utilizzo del software risulti deteriorato, distrutto o smarrito, l’acquirente non può cedere al sub-acquirente la copia di riserva legittimamente effettuata, in assenza della specifica autorizzazione del titolare dei diritti.

(Corte di Giustizia, sentenza del 12 ottobre 2016, causa C-166/15)


 27 ottobre 2016

Privacy: due recenti decisioni in tema di strumenti per il controllo a distanza dei lavoratori.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18302 depositata il 19 settembre 2016, ha ritenuto illegittima la condotta del datore di lavoro che utilizza software di controllo per monitorare la navigazione Internet, l’utilizzo della posta elettronica aziendale o l’uso del telefono aziendale da parte dei lavoratori. Ciò qualora il datore appronti detti strumenti senza il previo accordo sindacale o l’autorizzazione previsti dallo Statuto dei Lavoratori o trascurando di fornire la prescritta informativa e di raccogliere il consenso del lavoratore così come richiesto dal Codice della Privacy.

Poche settimane prima, il Garante per la protezione di dati personali, con il provvedimento n. 303 del 13 luglio 2016, aveva invece statuito come la verifica costante e indiscriminata da parte del datore di lavoro degli accessi dei dipendenti alla rete e alla posta elettronica, con la memorizzazione dei dati relativi al MAC Address, non risulti strettamente necessaria per la generica finalità di protezione e sicurezza informativa o di possibili indagini giudiziarie e, così predisposta, vìoli i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza. Al contrario, afferma il Garante, devono essere privilegiate misure graduali che rendano assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimati solo in caso di individuazione di specifiche anomalie.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 18302 del 19 settembre 2016)

(Garante per la protezione di dati personali, provvedimento n. 303 del 13 luglio 2016)


 11 ottobre 2016

Laboratorio Formentini per l’editoria – Ciclo di incontri "Impresa e Information Technology Law".

Il 14 settembre, in occasione del discorso del Presidente Juncker sullo stato dell’Unione del 2016, la Commissione UE ha presentato una serie di proposte per una profonda riforma del diritto d’autore, per adeguarlo alle tecnologie digitali che «stanno cambiando il modo in cui la musica, i film, la televisione, la radio, i libri e la stampa vengono prodotti e distribuiti e in cui divengono accessibili».
Le proposte si articolano in due direttive (sul diritto d’autore nel mercato unico digitale e in materia di eccezioni a beneficio dei disabili visivi) e due regolamenti (sulle trasmissioni online e sullo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile).
Tante le novità sul tavolo: dal riconoscimento del diritto connesso dell’editore allo sfruttamento online dei suoi contenuti, agli obblighi per gli ISPs (Internet Service Providers) a utilizzare strumenti efficaci a garantire il notice and stay down, alla portabilità transfrontaliera dei contenuti online. Sono inoltre regolate una serie di eccezioni applicabili alle opere fuori commercio, al riuso dei materiali con finalità illustrative per uso didattico, alle operazioni di text and data mining, oltre all’attuazione del Trattato di Marrakech per le persone con disabilità.


LA RIFORMA EUROPEA DEL DIRITTO D'AUTORE
Una prima lettura degli effetti in ambito editoriale
Giovedì 27 ottobre 2016 ore 14.30-18.30

 via Formentini 10, Milano 

Aprendo il confronto con Piero Attanasio (Associazione Italiana Editori), Beatrice Cunegatti (InfoTech Law Firm) traccia una prima lettura degli effetti della proposta di riforma europea.

Ingresso libero con prenotazione: rsvp@laboratorioformentini.it

Di questo incontro se ne parla nelGiornale della Libreriadell'Associazione Italiana Editori (A.I.E.). 

[Scarica l'invito]


 6 ottobre 2016

Corte di Giustizia: la normativa italiana in materia di equo compenso per copia privata è parzialmente incompatibile con le norme dell'Unione Europea.

La Corte di Giustizia, con la sentenza del 22 settembre 2016 relativa alla causa C-110/15, ha dichiarato la disciplina italiana in materia di equo compenso per copia privata parzialmente in contrasto con le norme dell'Unione Europea.

In particolare, la Corte di giustizia ha rilevato l'incompatibilità nella parte in cui la stipula di accordi per l'esenzione dal versamento del compenso – prevista per produttori e importatori di apparecchi destinati ad un uso professionale – è rimessa alla contrattazione privata tra SIAE e soggetti obbligati, circostanza che potrebbe generare disparità di trattamento.

Inoltre, la disciplina italiana è contraria alle norme dell'Unione anche nella parte in cui stabilisce che il rimborso dell'equo compenso indebitamente versato può essere richiesto solo dall’utente finale, e non anche dai produttori e dagli importatori di tali apparecchi.

(Corte di Giustizia, sentenza del 22 settembre 2016, Causa C-110/15) 


 3 ottobre 2016

Corte di Giustizia: la vendita di un computer provvisto di software preinstallati non costituisce di per sé una pratica commerciale sleale

La Corte di Giustizia, con la sentenza del 7 settembre 2016 relativa alla Causa C-310/15, ha stabilito che la vendita di un computer provvisto necessariamente di programmi informatici preinstallati non costituisce una pratica commerciale sleale, purché non sia contraria alle norme di diligenza professionale e non falsi il comportamento economico dei consumatori. Qualora il produttore non lasci altra scelta al consumatore se non quella di accettare detti programmi informatici o di ottenere il recesso dalla vendita, spetta al giudice nazionale valutare, eventualmente, se il consumatore è stato debitamente informato di tale circostanza prima di procedere all’acquisto e lasciato libero di scegliere un altro modello di computer.

Inoltre, il prezzo di ciascuno dei software non costituisce un'informazione rilevante e la loro mancata indicazione non può essere considerata una pratica commerciale ingannevole.

(Corte di Giustizia, sentenza del 7 settembre 2016, Causa C-310/15) 


 14 settembre 2016

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modifiche al CAD.

È stato pubblicato ieri, 13 settembre 2016, nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo del 26 agosto 2016, n. 179, contenente le modifiche e le integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale, necessarie in seguito all'entrata in vigore del Regolamento Europeo 2014/910/UE (c.d. Regolamento eIDAS).

Le modifiche al CAD sono in vigore già oggi, 14 settembre 2016.

(Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179, Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale) 


 14 settembre 2016

Corte di Giustizia UE: linkare opere abusive pubblicate su altro sito può costituire, a determinate condizioni, una violazione del diritto d'autore.

La Corte di Giustizia, con la sentenza dell'8 settembre 2016 relativa alla Causa C-160/15, ha stabilito che la pubblicazione su un sito Internet di collegamenti ipertestuali (c.d. link), che rimandano a opere protette pubblicate abusivamente su altro sito, può costituire atto di comunicazione al pubblico qualora sia accertato che l'autore del link era a conoscenza, o era ragionevolmente tenuto ad esserlo, della circostanza che detto link forniva accesso a un'opera protetta abusivamente pubblicata. La Corte ha specificato che è legittimo presumere tale conoscenza nell'ipotesi in cui i link siano forniti nel contesto di un’attività svolta a fini di lucro.

(Corte di Giustizia, sentenza dell'8 settembre 2016, Causa C-160/15)


 21 luglio 2016

Privacy: la Commissione europea ha giudicato adeguato il livello di protezione offerto dal Privacy Shield.

Il 12 luglio 2016 la Commissione europea ha pubblicato la decisione con cui ha giudicato adeguato il livello di protezione offerto dal regime del c.d. Privacy Shield nel contesto degli scambi di dati personali a fini commerciali tra Unione Europea e Stati Uniti d'America. Il Privacy Shield contiene una serie di principi e misure a cui le organizzazioni statunitensi devono conformarsi qualora trattino dati personali provenienti dall'Unione Europea.

Il Privacy Shield sostituisce il vecchio regime (c.d. Safe Harbor) invalidato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 6 ottobre 2015.

(Decisione del 12 luglio 2016 ai sensi della direttiva 95/46 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguatezza della protezione offerta dal Privacy Shield tra UE e USA) 


21 giugno 2016

E-privacy 2016: SPID ed Identità Digitale (Pisa, 24/25 giugno 2016).

Italo Cerno (InfoTech Law Firm) sarà presente a “E-privacy 2016: SPID ed Identità Digitale” che si terrà a Pisa il 24 e il 25 giugno prossimi, dove parlerà di “SPID e i servizi online per i minori”.

Il programma del convegno è disponibile qui.

 

9 giugno 2016

Segreti commerciali: il Consiglio europeo ha adottato la direttiva sulla protezione del know-how e delle informazioni commerciali riservate.

Il 27 maggio 2016 il Consiglio europeo ha adottato la direttiva sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.

La direttiva introduce una definizione comunitaria di “segreto commerciale” che prende in considerazione il valore commerciale delle informazioni e le misure “ragionevoli” poste in essere per mantenerle segrete. Impone inoltre agli Stati membri di definire misure, procedure e strumenti efficaci e dissuasivi, che assicurino ai “detentori” dei segreti commerciali un risarcimento in caso di furto o uso improprio da parte di terzi.

La direttiva, già approvata dal Parlamento europeo il 14 aprile 2016, entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, mentre gli Stati membri avranno a disposizione 24 mesi per recepirne le disposizioni.

Il testo provvisorio della direttiva in lingua italiana è disponibilequi.

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti)

 

 4 maggio 2016

Laboratorio Formentini per l’editoria – Ciclo di incontri "Impresa e Information Technology Law".

Il nuovo regime privacy voluto dal legislatore europeo ha un impatto rilevante per gli editori, chiamati a confrontarsi con il diritto all’oblio e di rettifica e, più in generale, con un radicale mutamento delle regole dei rapporti con l’utente, in particolare nel contesto telematico.
Il Regolamento UE 2016/679, pubblicato lo scorso 4 maggio, è destinato in Italia a sostituire integralmente il Codice privacy.
L’incontro si propone come occasione per un primo approfondimento delle principali novità per gli editori: dagli effetti del nuovo ambito di applicazione e di competenza delle autorità di controllo, alle regole per informativa e consenso, dai principi di privacy by design e protezione by default, ai temi della valutazione dei rischi e delle misure di sicurezza. Aspetti la cui corretta gestione, anche mediante l’inedita figura del Privacy Officer, diventa cruciale per l’impresa alla luce delle nuove sanzioni basate sul “fatturato mondiale totale annuo”.

 

IL REGOLAMENTO UE SULLA PRIVACY
Novità e adempimenti per gli editori
Giovedì 9 giugno 2016 ore 14.30-18.30

via Formentini 10, Milano

Partendo dalle riflessioni di Claudio Di Cocco (InfoTech Law Firm), l’incontro sarà l’occasione per un focus sui nuovi diritti all’oblio e di rettifica, con particolare riferimento alle riviste on-line, e sugli effetti del nuovo regime del consenso per i servizi ai minori nell’ambito dell’editoria scolastica.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione all’indirizzo rsvp@laboratorioformentini.it.

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16 maggio 2016

Tribunale di Vasto: il reclamo contro i provvedimenti cautelari è inammissibile se l'atto è depositato in cartaceo anziché per via telematica.

Il Tribunale di Vasto, con ordinanza del 15 aprile 2016, ha affermato che il reclamo contro i provvedimenti cautelari deve essere necessariamente depositato in modalità telematica a pena di inammissibilità.

Il giudice ha evidenziato come solo gli “atti introduttivi” siano esclusi per legge dall’obbligo di deposito telematico. Il ricorso per reclamo non rientrerebbe tra questi poiché «non introduce un nuovo e diverso giudizio, ma rappresenta la prosecuzione del medesimo procedimento cautelare», con la conseguenza che l’atto depositato in cartaceo anziché per via telematica è stato considerato giuridicamente inesistente e il ricorso per reclamo dichiarato inammissibile.

(Tribunale di Vasto, ordinanza 15 aprile 2016)

 

4 maggio 2016

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il nuovo Regolamento europeo sulla privacy.

É stato pubblicato oggi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il nuovo Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), che andrà a sostituire la direttiva 95/46/CE e il Codice privacy italiano (D.Lgs. 196/2003).

Il Regolamento si applicherà dal 25 maggio 2018: dunque, sono previsti 24 mesi per adeguarsi alle sue disposizioni.

(Regolamento UE 2016/679)

 

3 maggio 2016

Avvocato Generale della Corte di Giustizia: non viola il diritto di autore un link a opere abusive.

È opinione dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia che la pubblicazione su un sito Internet di collegamenti ipertestuali (link) che conducono, anche direttamente, a opere protette pubblicate su altro sito non possa essere qualificata «atto di comunicazione» in quanto i link non «mettono a disposizione» del pubblico le opere allorché queste siano già liberamente accessibili su altro sito. Ne consegue che l’impiego di collegamenti ipertestuali a opere pubblicate senza autorizzazione del legittimo titolare non costituisce una violazione delle norme sul diritto d’autore.

L’Avvocato Generale si è inoltre espresso nel senso che è irrilevante che colui che pubblica i link sapesse o dovesse sapere che la pubblicazione delle opere sul sito collegato non era stata autorizzata.

(Corte di Giustizia, Conclusioni dell'Avvocato Generale del 7 aprile 2016, Causa C-160/15)

 

3 maggio 2016

Tribunale di Oristano: il contratto di source code escrow consente al licenziatario di un software di ottenere dal terzo il codice sorgente in caso di interruzione della manutenzione da parte del suo produttore.

Il Tribunale di Oristano, con sentenza del 9 marzo 2016, ha statuito che con il contratto di source code escrow - che prevede il deposito presso un terzo di una copia del codice sorgente del programma prodotto da una parte (licenziante) e concesso in utilizzo a un’altra (licenziatario) - le parti possono pattuire che nel caso in cui il produttore non sia più in grado di garantire manutenzione e assistenza, il cliente possa ottenere dal terzo la consegna di una copia del codice sorgente.

Questo meccanismo, rileva il Tribunale, può essere attuato nel contesto di una licenza software, che normalmente prevede la consegna al licenziatario di una copia del solo programma eseguibile, che non consente di modificarne la struttura e il funzionamento.

(Tribunale di Oristano, sentenza 9 marzo 2016)

 

20 aprile 2016

Privacy: il Parlamento europeo ha adottato il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati personali.

Il 14 aprile 2016 il Parlamento Europeo ha adottato il testo del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che abroga la direttiva 95/46/CE e ne sostituisce l'attuale disciplina. Le disposizioni del Regolamento saranno direttamente applicabili in tutti gli Stati membri e non dovranno essere recepite attraverso norme di attuazione.

Il Regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le sue disposizioni saranno applicabili due anni dopo tale data.

Il testo provvisorio del Regolamento in lingua italiana è disponibile qui.

(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali)

 

13 aprile 2016

Corte di Cassazione: l’acquirente di un PC può non accettare la licenza d’uso del software preinstallato, chiederne la rimozione e il rimborso del relativo prezzo pagato.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 7 marzo 2016 n. 4390, ha ribadito il proprio orientamento   secondo cui l’acquisto di un PC sul quale è presente un software preinstallato comporta la conclusione di due distinti contratti: il contratto di vendita del prodotto hardware e la licenza d’uso del software.

Ne consegue che l'acquirente del PC, qualora non intenda aderire alle condizioni di contratto della licenza d'uso, può rifiutare il perfezionamento di quest’ultima, chiedere la rimozione del software preinstallato e il rimborso del prezzo pagato per quest’ultimo, senza che ciò incida sul contratto di compravendita dell’hardware.

(Cassazione civile, Sezione III, sentenza n. 4390 del 7 marzo 2016)

 

8 aprile 2016

Avvocato Generale della Corte di Giustizia: il gestore di un esercizio commerciale che offre gratuitamente al pubblico una connessione aperta alla rete via Wi-Fi non risponde delle violazioni commesse dagli utenti.

Secondo l’opinione dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia, espressa in relazione alla causa C-484/14, il gestore di un esercizio commerciale che offra gratuitamente al pubblico una connessione Wi-Fi alla rete non protetta da password - in via accessoria rispetto alla sua attività commerciale - non è responsabile delle violazioni commesse dagli utenti che usufruiscono di detta connessione.

L’Avvocato Generale ritiene, infatti, che l’esercente debba essere considerato quale prestatore di un servizio di mere conduit (semplice trasporto); in quanto tale, detto esercente è soggetto alla disciplina europea in materia di commercio elettronico (Direttiva 2000/31/CE) che esonera il prestatore da responsabilità per le violazioni commesse dai terzi fruitori del servizio.

(Corte di Giustizia, Conclusioni dell’Avvocato Generale del 16 marzo 2016, Causa C-484/14)

 

30 marzo 2016

Laboratorio Formentini per l’editoria – Ciclo di incontri "Impresa e Information Technology Law".

eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale) introducono strumenti in grado di modificare in modo determinante lo scenario delle transazioni online. Identificazione elettronica, autenticazione dei siti web, servizi PEC, marche temporali, firme e sigilli elettronici – finalmente utilizzabili in tutta l’area UE - rivoluzionano il modo di organizzare le attività online dell’azienda.

Un primo esempio? Il Piano Nazionale Scuola Digitale prevede piattaforme editoriali per studenti e docenti forniti di identità SPID.

La corretta identificazione dell’utente è un vantaggio strategico per gli editori, che si trovano ad “affidare” ai propri utenti il “patrimonio” dell’azienda, i contenuti creativi. Essa permette inoltre l’attivazione di efficaci strumenti online nei rapporti B2B e agevola l’attuazione degli obblighi legali nei confronti di consumatori, minorenni o stranieri.

Dopo l’emanazione dei testi tecnici di attuazione, vagliati dal Garante privacy, lo SPID ha debuttato a marzo in Italia. L’esperienza maturata da Igor Marcolongo in InfoCert s.p.a., tra i primi gestori SPID, fornirà lo spunto per capire meglio le trasformazioni in atto e discutere le opportunità che si profilano per gli operatori dell’impresa culturale.

 

IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA E SERVIZI FIDUCIARI:

COME eIDAS E SPID RIVOLUZIONANO L'E-COMMERCE

Vantaggi e opportunità per l’impresa editoriale

Giovedì 28 aprile 2016 ore 14.30-18.30

via Formentini 10, Milano

Beatrice Cunegatti e Claudio Di Cocco (InfoTech Law Firm) ne discutono con Igor Marcolongo (InfoCert s.p.a.).

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione all’indirizzo rsvp@laboratorioformentini.it.

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21 marzo 2016

Tribunale di Milano: decisioni divergenti in tema di deposito cartaceo del foglio di precisazione delle conclusioni.

Il Tribunale di Milano si è recentemente espresso in maniera discordante circa la possibilità per le parti di depositare in cartaceo il c.d. “foglio di precisazione delle conclusioni”.

La sezione impresa, con ordinanza del 23 febbraio 2016, ha ritenuto tale modalità inammissibile sostenendo che la parte deve necessariamente provvedervi per via telematica.

La nona sezione, con ordinanza del 3 marzo 2016, ha invece affermato che devono ritenersi ammissibili tanto il deposito cartaceo quanto quello effettuato telematicamente, in quanto il “foglio di p.c.” non è né un documento, né una memoria o un atto processuale in senso tecnico-giuridico, svolgendo l’esclusiva funzione di agevolare l’udienza di precisazione delle conclusioni durante la quale «le parti hanno il dovere di rassegnare davanti al giudice le loro conclusioni; quanto a dire, già solo dettandole perché vengano trascritte nel verbale del processo».

(Trib. Milano, Sez. Impresa B, ordinanza 23 febbraio 2016)

(Trib. Milano, Sez. IX civile, ordinanza 3 marzo 2016)

 

4 marzo 2016

Processo civile telematico: costituisce mera irregolarità il deposito di un atto in formato “.pdf immagine”.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 3 febbraio 2016, ha statuito che chi deposita telematicamente un atto in formato “.pdf immagine” - anziché in formato “.pdf testuale”, come invece richiesto dalle norme tecniche in materia di processo civile telematico - non incorre in decadenza se l’atto viene accettato dalla cancelleria e inserito dal sistema nel fascicolo informatico.

Il giudice milanese ha evidenziato come l’inosservanza della normativa tecnica non è espressamente sanzionata dal legislatore, pertanto, “il deposito irrituale di un atto processuale dà luogo ad una mera irregolarità sanabile per effetto della successiva regolarizzazione o in ogni caso per effetto del raggiungimento dello scopo”.

(Tribunale di Milano, sentenza n. 1432 del 3 febbraio 2016)

 

2 febbraio 2016

Corte Europea dei Diritti dellUomo: legittima la sorveglianza da parte del datore di lavoro dell'e-mail aziendale dei dipendenti, quando finalizzata al controllo della produttività.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza del 12 gennaio 2016 relativa alla procedura n. 61496/08, ha rigettato il ricorso di un lavoratore che lamentava la violazione del diritto alla privacy e alla segretezza della corrispondenza da parte del proprio datore di lavoro, il quale monitorava la casella di posta elettronica fornita ai dipendenti.

I giudici di Strasburgo hanno sottolineato come tale modalità di sorveglianza possa ritenersi lecita quando utilizzata dal datore di lavoro per verificare che durante l’orario di lavoro i dipendenti svolgano le proprie mansioni e non utilizzino la casella di posta elettronica aziendale per fini personali.

La pronuncia riveste una notevole importanza in quanto offre indicazioni circa la corretta interpretazione delle normative nazionali in materia di controllo a distanza dei lavoratori, ivi compresa quella dettata dal nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori italiano.

(Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 12 gennaio 2016, caso 61496/08)


5 gennaio 2016

Laboratorio Formentini per l’editoria – Ciclo di incontri "Impresa e Information Technology Law".

Non più staticamente limitata alla carta stampata, nell’era dell’Information Society l’informazione confluisce in data base, viene elaborata da sistemi software, si integra con i contenuti autoprodotti degli utenti, si diffonde senza più vincoli di forma, tempo o territorio.

In questo contesto si prospettano opportunità inedite e in continuo sviluppo per la valorizzazione dei contenuti editoriali.

Al contempo si amplia però il perimetro delle responsabilità dell’editore derivanti dalla messa a disposizione di contenuti on line, dalla loro integrazione con User Generated Content e condivisione in Social, nonché dalla commercializzazione di sistemi software avanzati e piattaforme dedicate a professionisti e consumatori.

Prendendo spunto dai più significativi case studies e dall’esperienza maturata da Sergio Liscia (Wolters Kluwer Italia) nell’offerta di contenuti e software evoluti, l’incontro è dedicato all’esame dei profili di responsabilità dell’editore nel quadro della vigente disciplina italiana ed europea.

 

NUOVE RESPONSABILITÀ DELL’EDITORE NELL’ERA DELL’INFORMATION SOCIETY

Case studies nel quadro normativo europeo

Giovedì 28 gennaio 2016 ore 14.30-18.30

via Formentini 10, Milano

Beatrice Cunegatti e Claudio Di Cocco (InfoTech Law Firm) ne discutono con Sergio Liscia (Wolters Kluwer Italia).

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione all’indirizzo rsvp@laboratorioformentini.it.

[Scarica l'invito]