La tutela degli artisti interpreti ed esecutori



La categoria degli artisti interpreti ed esecutori assolve a un ruolo fondamentale per la fruizione da parte del pubblico di buona parte delle opere dell’ingegno tutelate dal diritto d’autore. L’obiettivo dell’approfondimento è analizzare i diritti volti a tutelare le prestazioni artistiche di questi soggetti (c.d. “diritti connessi” al diritto d’autore), esaminando gli aspetti comuni alla generalità degli artisti e quelli specifici dei settori musicale e cinematografico, anche alla luce dell’ultima pronuncia resa l’8 settembre 2020 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

 
Indice degli argomenti

1. Gli artisti interpreti ed esecutori: aspetti generali.
1.1 I diritti patrimoniali.
1.2 I diritti della personalità.
2. Gli artisti interpreti ed esecutori nel cinema
.

2.1 Il doppiaggio
3. Gli artisti interpreti ed esecutori nella musica.
4. La riutilizzazione delle prestazioni artistiche degli artisti nei social network.



1. Gli artisti interpreti ed esecutori: aspetti generali.

Gli artisti interpreti ed esecutori ai quali la legge sul diritto d’autore (Legge n. 633 del 22 aprile 1941, di seguito: l.a.) attribuisce la titolarità dei diritti connessi previsti dagli artt. 80 ss. l.a. sono “gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno”.

Come emerge dalla definizione, quindi, la tutela presuppone che l’oggetto della prestazione artistica sia un’opera dell’ingegno. È, invece, irrilevante, che si tratti di opera dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore o già caduta in pubblico dominio.

Restano, quindi, esclusi dalla protezione tutti quei soggetti la cui attività interpretativa non riguardi una creazione suscettibile di essere protetta con il diritto d’autore (ad esempio gli artisti circensi, quali i clown, gli equilibristi e i domatori, e gli annunciatori e speakers radiofonici).

La fattispecie costitutiva del diritto è data dall’interpretazione, ossia dalla comunicazione al pubblico di un’opera dell’ingegno con l’impronta del proprio talento e della propria personalità, e l’oggetto della protezione è l’attività di intermediazione tra l’opera e il pubblico, requisito indispensabile affinché alcune tipologie di opere dell’ingegno possano essere fruite.

Un secondo elemento essenziale ai fini dell’attribuzione della tutela è dato dall’entità del contributo interpretativo, che varia a seconda della tipologia di diritto connesso che si voglia esercitare.

I diritti connessi di natura patrimoniale (cfr. il par. 1.1) e il diritto di opporsi alla comunicazione potenzialmente pregiudizievole della propria prestazione (cfr. il par. 1.2) sono, infatti, riconosciuti:

- a coloro che sostengono nell’opera una parte di notevole importanza artistica – quali, ad esempio, gli attori protagonisti di un film - anche se di artista comprimario (come definito dal D.P.C.M. del 17 gennaio 2014);

- ai direttori d’orchestra o del coro (a titolo esemplificativo: il direttore dell’orchestra della RAI o del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna);

- ai complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé e non di semplice accompagnamento (art. 82 l.a.).

Quest’ultimo requisito è stato considerato sussistente in capo a un gruppo di musicisti che aveva accompagnato in tournée la cantante Mia Martini e che - in seguito alla realizzazione non autorizzata di un CD contenente le registrazioni dal vivo dei concerti - aveva lamentato la violazione dei propri diritti connessi. In questo caso, la sentenza ha riconosciuto che l’apporto del gruppo non era di mero accompagnamento in quanto ognuno dei tre musicisti aveva contribuito, con la propria esecuzione strumentale, ad accrescere qualitativamente l’interpretazione della cantante (Trib. Milano, 2004).  

Il diritto all’indicazione del proprio nome nella comunicazione al pubblico della propria prestazione (cfr. il par. 1.2) è, invece riconosciuto agli artisti interpreti ed esecutori che sostengono le prime parti nell’opera (art. 83 l.a.). Sul punto, la giurisprudenza ha recentemente chiarito la differenza tra i requisiti rispettivamente previsti dagli artt. 82 e 83, specificando che la nozione di “prima parte” è basata esclusivamente su criteri dimensionali e prescinde dal “valore artistico” richiesto, invece, ai fini dell’applicabilità dell’art. 82 (Trib. Roma, 2019).

 

1.1 I diritti patrimoniali.

I diritti connessi di natura patrimoniale riconosciuti agli artisti si suddividono in due distinte categorie:

- i diritti esclusivi (che hanno ad oggetto le c.d. “utilizzazioni primarie”);

- i diritti a compenso (relativi alle c.d. “utilizzazioni secondarie”).

Mentre i primi sono comuni alla generalità degli artisti, i secondi si differenziano a seconda che si riferiscano al settore cinematografico o a quello musicale (sul punto si rinvia ai parr. 2 e 3).

I diritti esclusivi consentono agli artisti di autorizzare:

- la fissazione su supporti delle proprie prestazioni artistiche dal vivo (ad esempio, la registrazione di un concerto live o di uno spettacolo di danza);

- la riproduzione (ossia la moltiplicazione in copie dei supporti – CD o DVD – contenenti le registrazioni);

- la comunicazione al pubblico (attraverso la diffusione televisiva oppure tramite internet, inclusi canali come spotify);

- la distribuzione (vale a dire la vendita di CD o DVD);

- il noleggio e il prestito (ad esempio, di DVD) (art. 80, comma 2, l.a.)

La durata di questi diritti è di 50 anni dall’esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se entro il termine di 50 anni le fissazioni di queste prestazioni vengono lecitamente pubblicate o comunicate al pubblico, la durata sarà:

- di 70 anni dalla lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico se è avvenuta tramite fonogramma;

- di 50 anni dalla lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico se è avvenuta con mezzo diverso dal fonogramma (art. 85 l.a.).

Poniamo, quindi, che un cantante esegua per la prima volta un brano musicale nel corso di un’esibizione dal vivo, prima di averlo registrato in studio. In questa ipotesi il termine di 50 anni comincerà a decorrere dal momento dell’esecuzione. Nel caso in cui si proceda, successivamente, alla registrazione in studio del brano, dal momento in cui questa registrazione (il c.d. “fonogramma”) verrà comunicata al pubblico comincerà a decorrere l’ulteriore termine di 70 anni. Considerato che tra la registrazione in studio e la comunicazione al pubblico del fonogramma può intercorrere anche un lasso considerevole di tempo (a seconda delle scelte di mercato di volta in volta compiute dal produttore fonografico in base alle possibilità di un successo commerciale del brano in quel dato momento storico), la protezione concessa all’artista potrà protrarsi per un periodo di tempo molto elevato.  

Nel caso, invece, della recitazione effettuata da un attore di teatro, il termine di 50 anni comincerà a decorrere dal momento della performance teatrale. Nell’eventualità in cui dalla rappresentazione teatrale venga tratto un DVD, la protezione riconosciuta all’attore comincerà a decorrere dalla comunicazione al pubblico del DVD e avrà una durata di ulteriori 50 anni.

 

1.2 I diritti della personalità.

Agli artisti interpreti ed esecutori è inoltre riconosciuta – a differenza di quanto avviene per gli altri titolari di diritti connessi - una protezione della propria personalità artistica, assimilabile a quella conferita agli autori di opere dell’ingegno dai diritti morali previsti dall’art. 20 l.a.

Questa tutela si estrinseca, in particolare:

- nel diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione delle loro prestazioni artistiche che possa pregiudicarne l’onore o la reputazione (art. 81 l.a.);

- nel diritto all’indicazione del proprio nome nella comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche e alla stabile apposizione dello stesso sui supporti contenenti le relative fissazioni (art. 83 l.a.).

Pur in assenza di una norma di contenuto analogo all’art. 22 l.a. si ritiene che anche questi diritti – al pari dei diritti morali d’autore - siano inalienabili, irrinunciabili e imprescrittibili.

 

2. Gli artisti interpreti ed esecutori nel cinema.

I diritti connessi degli artisti appartenenti al settore cinematografico presentano alcune peculiarità, relative sia alla componente patrimoniale sia alla tutela della personalità artistica.

Sotto il primo profilo, è prevista una presunzione di cessione al produttore dei diritti esclusivi di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, comunicazione al pubblico e noleggio al momento della stipulazione del contratto per la produzione dell’opera cinematografica, salva diversa volontà delle parti (art. 84, comma 1, l.a.).

Agli attori sono inoltre riconosciuti alcuni diritti a compenso irrinunciabili, ossia:

- in caso di cessione del diritto di noleggio al produttore, il diritto a un’equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi (art. 80, comma 2, lett. f), l.a.)

- il diritto a un equo compenso (se la parte è di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario) per qualsiasi utilizzazione dell’opera cinematografica tramite comunicazione al pubblico via etere, satellite o cavo, a carico degli organismi di emissione (art. 84, comma 2, l.a.);

- il diritto a un equo compenso per ogni distinta utilizzazione economica dell’opera cinematografica a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento (art. 84, comma 3, l.a.).

 

2.1 Il doppiaggio.

L’aspetto più caratteristico del settore cinematografico attiene, tuttavia, alla tutela della personalità degli attori in caso di doppiaggio. Il nostro Paese vanta una consolidata tradizione nell’attività di doppiaggio, considerato che i numerosi film importati dall’estero non vengono proiettati in lingua originale muniti di sottotitoli – al contrario di quanto avviene in altri Stati – se non nei circuiti cinematografici d’essai.

Il tema del doppiaggio è stato affrontato da poche pronunce giurisprudenziali sia sotto il profilo della tutela dell’attore che viene doppiato sia relativamente alla protezione del doppiatore.

Dal primo punto di vista, la giurisprudenza ha escluso la sussistenza di un diritto dell’attore a doppiare la propria parte, ma ha al contempo riconosciuto che l’assoggettamento dell’interpretazione al doppiaggio di una persona diversa dall’attore può alterare l’equilibrio artistico della prestazione e pregiudicare la reputazione di cui l’attore gode presso il pubblico. Su queste basi, una risalente pronuncia ha riconosciuto la lesione della personalità artistica dell’attrice Monica Vitti – doppiata contro la sua volontà - considerato che si tratta di un’interprete estremamente nota anche per le sue caratteristiche vocali (Pret. Roma, 1972). La problematica in oggetto è, tuttavia, suscettibile di essere risolta contrattualmente attraverso l’inserimento, nei contratti di produzione cinematografica, di clausole che disciplinano questo aspetto e che, soprattutto in caso di artisti noti, attribuiscono espressamente a questi ultimi il diritto di doppiarsi.

Quanto al secondo aspetto, ci si è chiesti se anche al doppiatore possa essere riconosciuta la tutela concessa agli artisti interpreti. La giurisprudenza ha ammesso la possibilità di equiparare il doppiatore all’attore solo nel caso in cui sia in grado di dare vita a un autonomo processo interpretativo e recitativo, idoneo a esprimere la sua personalità (ossia quando non sia qualificabile come un semplice “dicitore di parole” o “lettore di dialoghi”). In applicazione di questo principio, una sentenza ha negato il diritto previsto dall’art. 83 alla doppiatrice del personaggio “E.T.”, data la modesta entità del suo contributo (consistente in una decina di parole, per lo più isolate, con poche frasi di senso compiuto) e l’impossibilità di accertare fino a che punto la particolarità vocale della prestazione fosse frutto delle capacità della doppiatrice o, piuttosto, riconducibile all’intervento manipolatore del tecnico del suono (Pret. Roma, 1983).  

 

3. Gli artisti interpreti ed esecutori nella musica.

Le particolarità dei diritti connessi riconosciuti agli artisti che operano nel settore musicale attengono essenzialmente alle c.d. “utilizzazioni secondarie”, ad alcuni rimedi di natura contrattuale e alla tutela della personalità artistica.

Per quanto concerne i diritti a compenso, ai cantanti e ai musicisti sono riconosciuti due diritti irrinunciabili - oltre a quello a un’equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi (cfr. il par. 2) – ossia:

- il diritto a compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi e in qualsiasi altra pubblica utilizzazione (art. 73 l.a.);

- nel caso in cui abbiano stipulato un contratto di cessione di diritti dietro corresponsione di una somma una tantum, il diritto a una remunerazione annua supplementare per il periodo successivo al 50° anno dalla lecita pubblicazione o, in mancanza, dalla lecita comunicazione al pubblico del fonogramma (art. 84-bis, comma 1, l.a., norma recentemente introdotta per dare attuazione alla Direttiva 2011/77/UE relativa al prolungamento della durata dei diritti degli artisti interpreti musicali).

Se, invece, il contratto di cessione dei diritti stipulato dall’artista prevede un diritto a pagamenti ricorrenti, dai corrispettivi ad esso versati non è detratto alcun pagamento anticipato né alcuna deduzione prevista contrattualmente, decorso il 50° anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza, dalla sua lecita comunicazione al pubblico (art. 84-bis, comma 5, l.a.).

A tutela degli artisti interpreti – a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata - è inoltre, previsto il diritto di recedere dal contratto se il produttore, decorsi 50 anni dalla prima pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza, dalla prima lecita comunicazione al pubblico, non mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione del pubblico in modo che ciascun membro del pubblico possa accedervi (art. 84-ter l.a.). Un’analoga forma di tutela a favore degli artisti interpreti e degli autori di opere dell’ingegno è stata prevista dall’art. 22 della Direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale, di prossima attuazione nel nostro ordinamento.

A rafforzare ulteriormente la protezione degli artisti interpreti in ambito sovranazionale è di recente intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha affermato che gli Stati Membri non possono escludere gli artisti interpreti o esecutori cittadini di stati terzi rispetto allo Spazio economico europeo dal diritto all’equa remunerazione previsto dall’art. 8, paragrafo 2, della Direttiva 2006/15/CE, relativo all’utilizzazione di fonogrammi per la radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico (CGUE, 8 settembre 2020, causa C-265/19).

Per quanto concerne la tutela della personalità artistica dei cantanti e dei musicisti, il panorama giurisprudenziale risulta maggiormente ricco di contributi rispetto al settore cinematografico.

Una recente sentenza, ad esempio, ha escluso che l’esecuzione di un assolo musicale sia sufficiente a integrare il requisito della “prima parte” previsto dall’art. 83 e ad attribuire il relativo diritto all’indicazione del nome (Trib. Roma, 2019), mentre un’altra pronuncia ha riconosciuto il diritto in questione al direttore d’orchestra della colonna musicale di un film con riferimento ai supporti contenenti la registrazione. In particolare, la sentenza ha precisato che la menzione del nome del direttore nei titoli di testa del film non esclude il suo diritto a essere indicato come tale nelle copie CD e DVD della colonna musicale (Trib. Milano, 2014).

Quanto al diritto di opposizione ex art. 81 l.a., la giurisprudenza ne aveva in passato riconosciuta la violazione attraverso il c.d. bootlegging – ossia la registrazione delle interpretazioni live e la commercializzazione dei relativi supporti senza il consenso dell’artista - a causa della qualità scadente delle registrazioni (App. Milano, 2003).

Ugualmente lesiva di questo diritto è stata considerata l’estrapolazione della prestazione vocale della cantante Alice dall’originaria incisione di un brano, interpretato in duetto con Franco Battiato, per abbinarla a una nuova base musicale appartenente a un genere estremamente distante da quello per il quale la cantante era nota e apprezzata dal pubblico (Trib. Milano, 1994).

 

4. La riutilizzazione delle prestazioni artistiche degli artisti nei social network.

Alla luce del quadro fin qui delineato, un’ultima riflessione può essere dedicata all’attività di ricondivisione sui profili social di video girati nel corso di concerti o spettacoli teatrali. Si tratta di una pratica che potrebbe risultare lesiva dei diritti patrimoniali degli artisti ai quali, come ricordato, la l.a. attribuisce il diritto di autorizzare o vietare la fissazione delle proprie prestazioni artistiche dal vivo nonché la messa a disposizione al pubblico on line. Poiché la nozione di “pubblico” prevista dalla norma si riferisce a un numero indeterminato di destinatari potenziali, a prescindere dalla effettiva fruizione dei materiali caricati, deve ritenersi che il numero medio di contatti di una pagina social possa rientrare in questa definizione. La potenziale lesione dei diritti connessi dovrà essere valutata caso per caso, ad esempio in base alla durata dei video condivisi e all’eventuale sussistenza di finalità di critica, anche satirica, o di discussione. Qualora, poi, il video caricato non sia accompagnato dall’indicazione del nome degli artisti o venga accostato ad altri elementi della pagina social (quali testi o immagini) che possano risultare lesivi dell’onore o della reputazione degli artisti, potranno configurarsi anche violazioni dei diritti posti a tutela della personalità di questi ultimi, incluso il diritto all’identità personale [sul punto, si rinvia all’approfondimentoLa pubblicazione del ritratto tra right of publicity e privacy”, di prossima pubblicazione sul sito].




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