1. Gli
artisti interpreti ed esecutori: aspetti generali.
Gli artisti interpreti
ed esecutori ai quali la legge sul diritto d’autore (Legge n. 633 del 22
aprile 1941, di seguito: l.a.) attribuisce la titolarità dei diritti
connessi previsti dagli artt. 80 ss. l.a. sono “gli attori, i cantanti, i
musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano,
declamano o eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno”.
Come emerge dalla
definizione, quindi, la tutela presuppone che l’oggetto della prestazione artistica
sia un’opera dell’ingegno. È, invece, irrilevante, che si tratti di
opera dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore o già caduta in pubblico
dominio.
Restano, quindi, esclusi dalla
protezione tutti quei soggetti la cui attività interpretativa non riguardi una
creazione suscettibile di essere protetta con il diritto d’autore (ad esempio
gli artisti circensi, quali i clown, gli equilibristi e i domatori, e
gli annunciatori e speakers radiofonici).
La fattispecie
costitutiva del diritto è data dall’interpretazione, ossia dalla
comunicazione al pubblico di un’opera dell’ingegno con l’impronta del proprio
talento e della propria personalità, e l’oggetto della protezione è l’attività
di intermediazione tra l’opera e il pubblico, requisito indispensabile affinché
alcune tipologie di opere dell’ingegno possano essere fruite.
Un secondo elemento
essenziale ai fini dell’attribuzione della tutela è dato dall’entità del
contributo interpretativo, che varia a seconda della tipologia di
diritto connesso che si voglia esercitare.
I diritti connessi di natura
patrimoniale (cfr. il par. 1.1) e il diritto di opporsi alla
comunicazione potenzialmente pregiudizievole della propria prestazione (cfr. il
par. 1.2) sono, infatti, riconosciuti:
- a coloro che sostengono nell’opera
una parte di notevole importanza artistica – quali, ad esempio, gli
attori protagonisti di un film - anche se di artista comprimario (come definito
dal D.P.C.M. del 17 gennaio 2014);
- ai direttori d’orchestra o del
coro (a titolo esemplificativo: il direttore dell’orchestra della RAI o del
Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna);
- ai complessi orchestrali o corali,
a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé
e non di semplice accompagnamento (art. 82 l.a.).
Quest’ultimo requisito è
stato considerato sussistente in capo a un gruppo di musicisti che aveva accompagnato
in tournée la cantante Mia Martini e che - in seguito alla realizzazione non
autorizzata di un CD contenente le registrazioni dal vivo dei concerti - aveva
lamentato la violazione dei propri diritti connessi. In questo caso, la
sentenza ha riconosciuto che l’apporto del gruppo non era di mero
accompagnamento in quanto ognuno dei tre musicisti aveva contribuito, con la
propria esecuzione strumentale, ad accrescere qualitativamente l’interpretazione
della cantante (Trib. Milano, 2004).
Il diritto all’indicazione
del proprio nome nella comunicazione al pubblico della propria prestazione (cfr.
il par. 1.2) è, invece riconosciuto agli artisti interpreti ed esecutori
che sostengono le prime parti nell’opera (art. 83 l.a.). Sul
punto, la giurisprudenza ha recentemente chiarito la differenza tra i requisiti
rispettivamente previsti dagli artt. 82 e 83, specificando che la nozione di
“prima parte” è basata esclusivamente su criteri dimensionali e prescinde dal
“valore artistico” richiesto, invece, ai fini dell’applicabilità dell’art. 82
(Trib. Roma, 2019).
1.1 I
diritti patrimoniali.
I diritti connessi di natura patrimoniale
riconosciuti agli artisti si suddividono in due distinte categorie:
- i diritti esclusivi (che hanno ad oggetto
le c.d. “utilizzazioni primarie”);
- i diritti a compenso (relativi alle c.d.
“utilizzazioni secondarie”).
Mentre i primi sono comuni alla generalità
degli artisti, i secondi si differenziano a seconda che si riferiscano al
settore cinematografico o a quello musicale (sul punto si rinvia ai parr. 2 e
3).
I diritti esclusivi consentono agli
artisti di autorizzare:
- la fissazione su supporti delle proprie
prestazioni artistiche dal vivo (ad esempio, la registrazione di un concerto live
o di uno spettacolo di danza);
- la riproduzione (ossia la
moltiplicazione in copie dei supporti – CD o DVD – contenenti le registrazioni);
- la comunicazione al pubblico (attraverso
la diffusione televisiva oppure tramite internet, inclusi canali come spotify);
- la distribuzione (vale a dire la vendita
di CD o DVD);
- il noleggio e il prestito (ad esempio,
di DVD) (art. 80, comma 2, l.a.)
La durata di questi diritti è di 50
anni dall’esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se entro il termine
di 50 anni le fissazioni di queste prestazioni vengono lecitamente pubblicate o
comunicate al pubblico, la durata sarà:
- di 70 anni dalla lecita pubblicazione
o comunicazione al pubblico se è avvenuta tramite fonogramma;
- di 50 anni dalla lecita pubblicazione
o comunicazione al pubblico se è avvenuta con mezzo diverso dal
fonogramma (art. 85 l.a.).
Poniamo, quindi, che un cantante esegua
per la prima volta un brano musicale nel corso di un’esibizione dal vivo, prima
di averlo registrato in studio. In questa ipotesi il termine di 50 anni comincerà
a decorrere dal momento dell’esecuzione. Nel caso in cui si proceda, successivamente,
alla registrazione in studio del brano, dal momento in cui questa registrazione
(il c.d. “fonogramma”) verrà comunicata al pubblico comincerà a decorrere l’ulteriore
termine di 70 anni. Considerato che tra la registrazione in studio e la
comunicazione al pubblico del fonogramma può intercorrere anche un lasso
considerevole di tempo (a seconda delle scelte di mercato di volta in volta
compiute dal produttore fonografico in base alle possibilità di un successo
commerciale del brano in quel dato momento storico), la protezione concessa
all’artista potrà protrarsi per un periodo di tempo molto elevato.
Nel caso, invece, della recitazione
effettuata da un attore di teatro, il termine di 50 anni comincerà a decorrere
dal momento della performance teatrale. Nell’eventualità in cui dalla
rappresentazione teatrale venga tratto un DVD, la protezione riconosciuta
all’attore comincerà a decorrere dalla comunicazione al pubblico del DVD e avrà
una durata di ulteriori 50 anni.
1.2 I
diritti della personalità.
Agli artisti
interpreti ed esecutori è inoltre riconosciuta – a differenza di quanto avviene
per gli altri titolari di diritti connessi - una protezione della propria personalità
artistica, assimilabile a quella conferita agli autori di opere
dell’ingegno dai diritti morali previsti dall’art. 20 l.a.
Questa tutela si
estrinseca, in particolare:
- nel diritto di opporsi alla
comunicazione al pubblico o alla riproduzione delle loro prestazioni artistiche
che possa pregiudicarne l’onore o la reputazione (art. 81 l.a.);
- nel diritto all’indicazione del
proprio nome nella comunicazione al pubblico delle loro prestazioni
artistiche e alla stabile apposizione dello stesso sui supporti
contenenti le relative fissazioni (art. 83 l.a.).
Pur in assenza di
una norma di contenuto analogo all’art. 22 l.a. si ritiene che anche questi
diritti – al pari dei diritti morali d’autore - siano inalienabili,
irrinunciabili e imprescrittibili.
2. Gli
artisti interpreti ed esecutori nel cinema.
I diritti connessi degli artisti appartenenti
al settore cinematografico presentano alcune peculiarità, relative sia alla
componente patrimoniale sia alla tutela della personalità artistica.
Sotto il primo profilo, è prevista una presunzione
di cessione al produttore dei diritti esclusivi di fissazione,
riproduzione, radiodiffusione, comunicazione al pubblico e noleggio al momento
della stipulazione del contratto per la produzione dell’opera cinematografica,
salva diversa volontà delle parti (art. 84, comma 1, l.a.).
Agli attori sono inoltre riconosciuti alcuni
diritti a compenso irrinunciabili, ossia:
- in caso di cessione del diritto di
noleggio al produttore, il diritto a un’equa remunerazione per il noleggio
concluso dal produttore con terzi (art. 80, comma 2, lett. f), l.a.)
- il diritto a un equo compenso (se la parte
è di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario) per
qualsiasi utilizzazione dell’opera cinematografica tramite comunicazione al
pubblico via etere, satellite o cavo, a carico degli organismi di emissione (art.
84, comma 2, l.a.);
- il diritto a un equo compenso per ogni
distinta utilizzazione economica dell’opera cinematografica a carico di coloro
che esercitano i diritti di sfruttamento (art. 84, comma 3, l.a.).
2.1 Il
doppiaggio.
L’aspetto più caratteristico del settore
cinematografico attiene, tuttavia, alla tutela della personalità degli attori in
caso di doppiaggio. Il nostro Paese vanta una consolidata tradizione
nell’attività di doppiaggio, considerato che i numerosi film importati
dall’estero non vengono proiettati in lingua originale muniti di sottotitoli –
al contrario di quanto avviene in altri Stati – se non nei circuiti
cinematografici d’essai.
Il tema del doppiaggio è stato affrontato
da poche pronunce giurisprudenziali sia sotto il profilo della
tutela dell’attore che viene doppiato sia relativamente alla protezione del doppiatore.
Dal primo punto di vista, la
giurisprudenza ha escluso la sussistenza di un diritto dell’attore a doppiare
la propria parte, ma ha al contempo riconosciuto che l’assoggettamento
dell’interpretazione al doppiaggio di una persona diversa dall’attore può alterare
l’equilibrio artistico della prestazione e pregiudicare la reputazione di cui l’attore
gode presso il pubblico. Su queste basi, una risalente pronuncia ha
riconosciuto la lesione della personalità artistica dell’attrice Monica Vitti –
doppiata contro la sua volontà - considerato che si tratta di un’interprete estremamente
nota anche per le sue caratteristiche vocali (Pret. Roma, 1972). La
problematica in oggetto è, tuttavia, suscettibile di essere risolta contrattualmente
attraverso l’inserimento, nei contratti di produzione cinematografica, di
clausole che disciplinano questo aspetto e che, soprattutto in caso di artisti
noti, attribuiscono espressamente a questi ultimi il diritto di doppiarsi.
Quanto al secondo aspetto, ci si è chiesti
se anche al doppiatore possa essere riconosciuta la tutela concessa agli
artisti interpreti. La giurisprudenza ha ammesso la possibilità di equiparare
il doppiatore all’attore solo nel caso in cui sia in grado di dare vita a un
autonomo processo interpretativo e recitativo, idoneo a esprimere la sua personalità
(ossia quando non sia qualificabile come un semplice “dicitore di parole” o
“lettore di dialoghi”). In applicazione di questo principio, una sentenza ha negato
il diritto previsto dall’art. 83 alla doppiatrice del personaggio “E.T.”, data
la modesta entità del suo contributo (consistente in una decina di parole, per
lo più isolate, con poche frasi di senso compiuto) e l’impossibilità di
accertare fino a che punto la particolarità vocale della prestazione fosse
frutto delle capacità della doppiatrice o, piuttosto, riconducibile all’intervento
manipolatore del tecnico del suono (Pret. Roma, 1983).
3. Gli
artisti interpreti ed esecutori nella musica.
Le particolarità dei diritti connessi
riconosciuti agli artisti che operano nel settore musicale attengono
essenzialmente alle c.d. “utilizzazioni secondarie”, ad alcuni rimedi di natura
contrattuale e alla tutela della personalità artistica.
Per quanto concerne i diritti a
compenso, ai cantanti e ai musicisti sono riconosciuti due diritti irrinunciabili
- oltre a quello a un’equa remunerazione per il noleggio concluso dal
produttore con terzi (cfr. il par. 2) – ossia:
- il
diritto a compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a
mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, compresa
la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei
pubblici esercizi e in qualsiasi altra pubblica utilizzazione (art. 73 l.a.);
- nel
caso in cui abbiano stipulato un contratto di cessione di diritti dietro
corresponsione di una somma una tantum, il diritto a una remunerazione
annua supplementare per il periodo successivo al 50° anno dalla lecita pubblicazione
o, in mancanza, dalla lecita comunicazione al pubblico del fonogramma (art.
84-bis, comma 1, l.a., norma recentemente introdotta per dare attuazione
alla Direttiva 2011/77/UE relativa al prolungamento della durata dei
diritti degli artisti interpreti musicali).
Se, invece, il contratto di cessione dei
diritti stipulato dall’artista prevede un diritto a pagamenti ricorrenti, dai corrispettivi
ad esso versati non è detratto alcun pagamento anticipato né alcuna deduzione
prevista contrattualmente, decorso il 50° anno dalla pubblicazione lecita del
fonogramma o, in mancanza, dalla sua lecita comunicazione al pubblico (art.
84-bis, comma 5, l.a.).
A tutela degli artisti interpreti – a
prescindere dalla tipologia contrattuale adottata - è inoltre, previsto il
diritto di recedere dal contratto se il produttore, decorsi 50 anni dalla prima
pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza, dalla prima lecita
comunicazione al pubblico, non mette in vendita un numero sufficiente di copie
del fonogramma o non lo mette a disposizione del pubblico in modo che ciascun
membro del pubblico possa accedervi (art. 84-ter l.a.). Un’analoga forma
di tutela a favore degli artisti interpreti e degli autori di opere
dell’ingegno è stata prevista dall’art. 22 della Direttiva UE 2019/790 sul
diritto d’autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale, di prossima
attuazione nel nostro ordinamento.
A rafforzare ulteriormente la protezione degli
artisti interpreti in ambito sovranazionale è di recente intervenuta la Corte
di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha affermato che gli Stati Membri
non possono escludere gli artisti interpreti o esecutori cittadini di stati
terzi rispetto allo Spazio economico europeo dal diritto all’equa remunerazione
previsto dall’art. 8, paragrafo 2, della Direttiva 2006/15/CE, relativo
all’utilizzazione di fonogrammi per la radiodiffusione via etere o per una
qualsiasi comunicazione al pubblico (CGUE, 8 settembre 2020, causa C-265/19).
Per quanto concerne la tutela della
personalità artistica dei cantanti e dei musicisti, il panorama
giurisprudenziale risulta maggiormente ricco di contributi rispetto al settore
cinematografico.
Una recente sentenza, ad esempio, ha escluso
che l’esecuzione di un assolo musicale sia sufficiente a integrare il requisito
della “prima parte” previsto dall’art. 83 e ad attribuire il relativo diritto
all’indicazione del nome (Trib. Roma, 2019), mentre un’altra pronuncia ha riconosciuto
il diritto in questione al direttore d’orchestra della colonna musicale di un
film con riferimento ai supporti contenenti la registrazione. In particolare, la
sentenza ha precisato che la menzione del nome del direttore nei titoli di
testa del film non esclude il suo diritto a essere indicato come tale nelle
copie CD e DVD della colonna musicale (Trib. Milano, 2014).
Quanto al diritto di opposizione ex art. 81
l.a., la giurisprudenza ne aveva in passato riconosciuta la violazione
attraverso il c.d. bootlegging – ossia la registrazione delle
interpretazioni live e la commercializzazione dei relativi supporti
senza il consenso dell’artista - a causa della qualità scadente delle
registrazioni (App. Milano, 2003).
Ugualmente lesiva di questo diritto è
stata considerata l’estrapolazione della prestazione vocale della cantante
Alice dall’originaria incisione di un brano, interpretato in duetto con Franco
Battiato, per abbinarla a una nuova base musicale appartenente a un genere
estremamente distante da quello per il quale la cantante era nota e apprezzata
dal pubblico (Trib. Milano, 1994).
4. La
riutilizzazione delle prestazioni artistiche degli artisti nei social network.
Alla luce del quadro
fin qui delineato, un’ultima riflessione può essere dedicata all’attività di ricondivisione
sui profili social di video girati nel corso di concerti o
spettacoli teatrali. Si tratta di una pratica che potrebbe risultare lesiva dei
diritti patrimoniali degli artisti ai quali, come ricordato, la l.a.
attribuisce il diritto di autorizzare o vietare la fissazione delle proprie
prestazioni artistiche dal vivo nonché la messa a disposizione al pubblico on
line. Poiché la nozione di “pubblico” prevista dalla norma si riferisce a
un numero indeterminato di destinatari potenziali, a prescindere dalla
effettiva fruizione dei materiali caricati, deve ritenersi che il numero medio
di contatti di una pagina social possa rientrare in questa definizione. La
potenziale lesione dei diritti connessi dovrà essere valutata caso per caso, ad
esempio in base alla durata dei video condivisi e all’eventuale sussistenza di
finalità di critica, anche satirica, o di discussione. Qualora, poi, il video
caricato non sia accompagnato dall’indicazione del nome degli artisti o venga
accostato ad altri elementi della pagina social (quali testi o immagini)
che possano risultare lesivi dell’onore o della reputazione degli artisti,
potranno configurarsi anche violazioni dei diritti posti a tutela della
personalità di questi ultimi, incluso il diritto all’identità personale [sul
punto, si rinvia all’approfondimento “La
pubblicazione del ritratto tra right of publicity e privacy”, di prossima
pubblicazione sul sito].
A cura di IT LawFirm –
info@itlawfirm.it