COVID-19: impatto sui rapporti contrattuali


Il Covid-19 sta producendo conseguenze gravemente negative per gli operatori economici, rendendo più difficile o addirittura impossibile adempiere gli obblighi contrattuali.
In questo contesto, risulta essenziale comprendere se e a quali condizioni l’epidemia possa essere considerata quale evento idoneo a esentare il debitore inadempiente dalla responsabilità per danni – ossia “causa di forza maggiore” (art. 1218 c.c.), nonché quali siano gli ulteriori rimedi invocabili dai contraenti. 

[Aggiornamento a Trib. di Roma, ord. 29/05/2020, in tema di riduzione del canone di affitto]


Indice degli argomenti

Parte I - Impatto sui rapporti contrattuali – parte generale

  • La forza maggiore.
  • L’impossibilità sopravvenuta.
  • L’eccessiva onerosità sopravvenuta.
  • Effetti del Covid-19 sulla causa concreta del contratto.
  • Effetti del Covid-19 e presupposizione del contratto.
  • Effetti del Covid-19 e rinegoziazione del contratto.
  • Contratti con operatori economici stranieri.

Parte II - Impatto sui rapporti contrattuali IT & IP

  • Effetti sui contratti dell’ambito della proprietà intellettuale (IP)
    • Contratti di edizione.
    • Produzione cinematografica e audiovisiva.
    • Licenze di marchi e brevetti.
    • Accordi con minimi garantiti.
  • Effetti sui contratti di e-commerce con il consumatore (BtoC)
    • Consegna delle merci.
    • Approvvigionamento delle merci.
    • Somministrazione continuata o periodica.
    • Vendita di beni generici e di cosa altrui.
  • Effetti sui contratti nell’ambito della protezione dei dati personali (GDPR)


Parte I - Impatto sui rapporti contrattuali – parte generale

 

La forza maggiore.

L’ordinamento italiano non definisce il concetto di “forza maggiore”, che viene inteso dalla giurisprudenza come un evento che impedisce lo svolgimento di una certa azione, connotato dai seguenti requisiti:

 - straordinarietà, da valutarsi oggettivamente in base a criteri statistici;

 - imprevedibilità, da valutarsi con criteri oggettivi riferiti a una persona di normale capacità e media diligenza, avuto riguardo al momento della conclusione del contratto e alle concrete circostanze sussistenti in quel momento;

 - non imputabilità al soggetto obbligato (cioè al debitore), da intendersi nel senso di evento del tutto esterno, non derivante da un comportamento doloso o colposo del debitore;

 - inevitabilità, ossia impossibilità a superare l’impedimento, non permettendo di adempiere ugualmente la prestazione con modalità alternative.

 

Rispetto all’attuale emergenza, l’evento impeditivo potrebbe essere costituito sia dalla diffusione del virus in quanto tale (come fenomeno della natura avente determinati effetti negativi), sia dai provvedimenti dell’autorità pubblica (factum principis) che, per contrastare l’epidemia, hanno imposto rigide limitazioni, con ripercussioni significative sull’esercizio delle attività economiche.

 

In linea di principio, l’emergenza coronavirus e le relative misure di contenimento appaiono certamente configurabili quali cause di forza maggiore. Rispetto alle misure di contenimento, depone in tal senso anche una norma della recente legislazione emergenziale, l’art. 91 del decreto “Cura Italia” (d.l. 17 marzo 2020, n. 18), laddove prevede che “il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

 

Nel caso concreto, per verificare se i provvedimenti emergenziali costituiscano una causa di forza maggiore rispetto a un determinato contratto, sarà quindi necessario valutare la sussistenza dei requisiti indicati in relazione alle specifiche caratteristiche del contratto.

 

Qualora la causa di forza maggiore sussista in concreto, occorrerà verificare quali siano gli effetti che ne derivano sul contratto. Salvo che il contratto contenga una specifica clausola di forza maggiore idonea a farne discendere determinati effetti prestabiliti dalle parti (ad esempio, l’obbligo di rinegoziare le clausole del contratto), oppure che sia la legge a disporre con disciplina speciale gli effetti della risoluzione (alcune discipline speciali in ambito IP & IT sono illustrate nel prosieguo), il rapporto contrattuale potrà in via generale essere interessato dalle conseguenze derivanti dall’applicazione degli istituti della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta.

 

L’impossibilità sopravvenuta.

La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta comporta l’estinzione delle obbligazioni divenute definitivamente impossibili a causa dell’evento impeditivo.

Il debitore, liberato dalla propria prestazione divenuta impossibile, non potrà quindi pretendere la controprestazione e dovrà restituire quella eventualmente ricevuta; in ogni caso, come anticipato, il debitore non sarà tenuto al risarcimento del danno.

 

Quando si rappresenta una ipotesi di impossibilità temporanea (o reversibile), il contratto entra in una fase di sospensione e, finché l’impossibilità perduri, il debitore non potrà essere considerato responsabile per i danni.

Anche un impedimento temporaneo potrebbe tuttavia comportare la risoluzione del contratto, quando il debitore non possa più ritenersi obbligato a eseguire la prestazione o il creditore non abbia più interesse a conseguirla.

 

Nel caso in cui l’impedimento renda invece parzialmente impossibile eseguire il contratto, il rapporto contrattuale rimarrà in essere per le prestazioni ancora eseguibili; l’altro contraente, però, avrà in questo caso diritto a una riduzione della prestazione dovuta e, se non abbia un interesse apprezzabile a ricevere un adempimento meramente parziale, potrà recedere dal contratto.

 

Rispetto alle obbligazioni pecuniarie (cioè agli obblighi di pagare delle somme di denaro), il riconoscimento dell’esenzione da responsabilità per il debitore inadempiente incontra tradizionalmente forti difficoltà, dovute alla considerazione dell’impossibilità come “oggettiva”, tale da non poter incidere su un’obbligazione che, avendo a oggetto beni fungibili, sarebbe sempre possibile.

In giurisprudenza, da ultimo, tale possibilità è stata comunque riconosciuta, purché il mancato pagamento non derivi da una mera difficoltà o impotenza economica, bensì da una situazione di impossibilità dovuta a un impedimento obiettivo e assoluto.

 

L’eccessiva onerosità sopravvenuta.

Il diverso strumento della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta spetta alla parte che, a causa dell’evento di forza maggiore, si ritrovi a dover eseguire una prestazione che è divenuta eccessivamente onerosa: con la risoluzione del contratto, tale parte potrà porre rimedio al significativo squilibrio determinatosi tra le prestazioni del contratto.

La controparte potrà comunque evitare lo scioglimento del contratto offrendo di modificare le condizioni contrattuali in modo da ricostituire l’equilibrio contrattuale.

 

Il rimedio non è applicabile ai contratti aleatori (art. 1469 c.c.), oppure quando l’evento non sia realmente imprevedibile, rientrando nella c.d. alea normale del contratto, cioè negli ordinari rischi che i contraenti sono consapevoli di assumere quando concludono il contratto (art. 1467 c.c.).

 

Effetti del Covid-19 sulla causa concreta del contratto.

Sul rimedio della risoluzione del contratto, rispetto all’attuale emergenza potrebbe essere rilevante un’ipotesi ulteriore di risoluzione, creata dalla giurisprudenza (nella nota sentenza “Dengue”, Cass. 16315/2007) per far fronte a quelle situazioni in cui l’evento impeditivo, pur non determinando l’impossibilità di eseguire il contratto, renda l’esecuzione concretamente inutile per una delle parti (c.d. impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione).

 

Sempre in base all’istituto dell’impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione, nell’ipotesi dei contratti di durata, oltre all’effetto risolutivo, potrebbero ravvisarsi gli estremi anche per la sospensione temporanea del contratto.

 

Effetti del Covid-19 e presupposizione del contratto.

L’emergenza da Covid-19 potrebbe incidere sul destino di un contratto anche tramite l’istituto giuridico di creazione giurisprudenziale della presupposizione, riguardante il caso in cui le parti concludono un contratto presupponendo l’esistenza di una situazione oggettiva (di fatto o di diritto) che, pur non essendo stata richiamata nel contratto, ha valore determinante rispetto all’esistenza del rapporto contrattuale stesso.

 

Effetti del Covid-19 e rinegoziazione del contratto.

Per far fronte agli effetti negativi derivanti dall’emergenza coronavirus, le parti potrebbero rinegoziare le condizioni contrattuali mediante un nuovo accordo.

Di regola, la rinegoziazione non è un obbligo per le parti, rientrando nella libertà contrattuale provvedervi o meno, salvo che la rinegoziazione sia prevista da apposita clausola del contratto.

Alcuni interpreti ritengono tuttavia che, in presenza di eventi straordinari che creino uno squilibrio del contratto, sia possibile invocare un vero e proprio diritto di ottenere la rinegoziazione del contratto, in applicazione del generale dovere costituzionale di solidarietà (art. 2 Cost.) e del principio di buona fede contrattuale.

Sul punto si è recentemente espresso il Tribunale di Roma, secondo cui, in tema di affitto d’azienda e nell’ipotesi in cui il conduttore sia stato costretto a sospendere l’attività d’impresa, il conduttore ha diritto a una riduzione del canone d’affitto limitatamente al periodo di impossibilità parziale, in base al combinato disposto degli artt. 1256 c.c. e 1464 c.c. (Trib. Roma, ord. 29/05/2020).


In merito all’obbligo di rinegoziazione del contratto, il disegno di legge recante la delega al Governo per la revisione e integrazione del codice civile (XVIII legislatura) prevede di disciplinare il diritto delle parti di pretendere la rinegoziazione dei contratti secondo buona fede qualora divengano eccessivamente onerosi per cause eccezionali e imprevedibili, ovvero di chiedere in giudizio l’adeguamento delle condizioni contrattuali, qualora non si raggiunga un accordo tra le parti.

 

Contratti con operatori economici stranieri.

Rispetto ai contratti conclusi con operatori economici stranieri, il MISE, con circolare del 25 marzo 2020, ha previsto la possibilità, per le imprese interessate, di richiedere alle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, appositi cc.dd. certificati di forza maggiore.

 

In particolare, si potranno ottenere dichiarazioni in lingua inglese con cui le Camere di Commercio attestano di avere ricevuto dall'impresa richiedente un’auto-dichiarazione in cui l’impresa medesima afferma di non avere potuto assolvere nei tempi gli obblighi contrattuali precedentemente assunti “per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale” relativi alle misure di contenimento del Covid-19 adottate dall’autorità pubblica.

 

Parte II – Impatto sui rapporti contrattuali IT & IP

 

Effetti sui contratti dell’ambito della proprietà intellettuale (IP)

 

Contratti di edizione.

La situazione emergenziale, con riguardo ai contratti aventi ad oggetto diritto d’autore, si riverbera con particolare evidenza sui contratti stipulati in ambito editoriale e cinematografico.

Per quanto concerne i contratti di edizione, l’editore potrebbe trovarsi nell’impossibilità di adempiere l’obbligo di pubblicazione a causa della sospensione delle attività produttive imposta per fronteggiare la pandemia.

La prestazione potrebbe, inoltre, divenire eccessivamente onerosa nel caso in cui l’assenza di utili nel periodo di sospensione avesse reso precaria la situazione finanziaria dell’editore.

 

Ai sensi dell’art. 127 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (l.a.), la pubblicazione dell’opera da parte dell’editore deve avere luogo entro il termine fissato dal contratto, che non può essere superiore a due anni (decorrenti dal giorno della consegna dell’esemplare definitivo dell’opera). In assenza di termini contrattuali, la pubblicazione dell’opera deve avere luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all’editore. Se l’editore non fa pubblicare l’opera entro il termine concordato, l’autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto ex art. 128 l.a.

La pubblicazione è infatti per lo più ritenuta la finalità primaria del contratto di edizione.

Il diritto dell’autore ad ottenere la risoluzione alla scadenza del termine potrebbe essere sospeso nel caso in cui l’impossibilità di pubblicare l’opera sia dovuta a cause di forza maggiore.

 

Produzione cinematografica e audiovisiva.

La situazione risulta più articolata nel settore cinematografico, data la pluralità dei contratti che caratterizzano le varie fasi della filiera produttiva e distributiva.

 

Per quanto concerne la fase della produzione cinematografica il problema può investire, in primo luogo, la sorte dei contratti conclusi tra il produttore e i coautori dell’opera (soggettista, sceneggiatore, autore della colonna musicale e regista). Il produttore potrebbe sostenere che le sue prestazioni – consistenti nel pagamento dei corrispettivi ai coautori – sono divenute eccessivamente onerose perché i mancati incassi dei film la cui uscita era in programmazione nel periodo di chiusura delle sale cinematografiche hanno compromesso la sua situazione finanziaria.

 

Se non pare potersi ravvisare alcun impedimento ad adempiere le obbligazioni contrattualmente assunte dagli autori dei contributi letterari e musicali, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione potrebbe, invece, essere invocata dal regista nel caso in cui le restrizioni imposte ai fini del contenimento del contagio avessero in concreto impedito lo svolgimento o l’ultimazione delle riprese nel rispetto del piano di lavorazione.

 

L’attuale situazione emergenziale potrebbe, infine, ripercuotersi su un altro aspetto inerente ai contratti cinematografici. L’art. 50 l.a. prevede che se il produttore non porta a compimento l’opera cinematografica nel termine di tre anni dalla consegna dei contributi letterari o musicali o non fa proiettare l’opera entro tre anni dal compimento, gli autori dei suddetti contributi riacquistano il diritto di disporne liberamente.

Nel caso in cui l’emergenza Covid-19 si fosse manifestata a ridosso della scadenza del termine previsto dalla norma, il produttore incorrerebbe nel rischio di non rispettare il termine e di non poter vantare più alcun diritto sui singoli contributi. Anche in questo caso, quindi, si potrebbe addivenire alla risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, oppure ipotizzare la sospensione del termine in oggetto.

 

In relazione ai contratti di distribuzione cinematografica, entrambe le parti coinvolte potrebbero trovarsi nell’impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni: il produttore che non fosse riuscito a portare a termine il film non potrebbe mettere a disposizione del distributore il c.d. negativo originale (master) e gli altri materiali propedeutici alla distribuzione entro il termine contrattualmente pattuito.

L’inadempimento per impossibilità sopravvenuta a carico del distributore potrebbe, invece, configurarsi qualora la chiusura delle sale cinematografiche fosse intervenuta dopo aver ricevuto i materiali da parte del produttore.

 

Licenze di marchi e brevetti.

In materia di marchi e brevetti il problema dell’inadempimento della prestazione per cause di forza maggiore potrebbe porsi in relazione ai contratti di licenza.

 

Il licenziatario di un’invenzione brevettata potrebbe, in primo luogo, invocare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione in relazione all’obbligo di attuazione minima dell’invenzione previsto in alcuni contratti di licenza.

 

La sospensione delle attività produttive imposta dall’emergenza epidemiologica e la conseguente impossibilità di commercializzare le invenzioni brevettate o i prodotti contraddistinti dal marchio, inoltre, potrebbe rendere eccessivamente oneroso l’adempimento delle prestazioni pecuniarie contrattualmente assunte dai licenziatari, quantomeno nel caso in cui il canone per lo sfruttamento abbia natura forfetaria (diversa sarebbe l’ipotesi di un corrispettivo calcolato in percentuale sulla vendita di ogni singolo prodotto).

La questione potrà diversamente dirimersi anche a seconda della configurazione delle componenti del corrispettivo e dell’eventuale esistenza di un minimo garantito.

 

Accordi con minimi garantiti.

Particolari problemi che interessano in via trasversale contratti afferenti a diversi settori della proprietà intellettuale attengono alla clausola del “minimo garantito” (spesso inserita nei contratti di licenza di marchi o brevetti e nei contratti di distribuzione cinematografica).

 

In forza di questa clausola, il titolare dei diritti di proprietà intellettuale riceve dal licenziatario o dal distributore una somma a titolo di anticipo sui futuri compensi. La clausola può assumere due diverse configurazioni:

- minimo in conto anticipazioni: prevede che l’importo anticipato venga recuperato trattenendo una somma sulla percentuale dei futuri proventi, a prescindere dal loro ammontare;

- minimo forfetizzato: prevede che l’importo anticipato venga recuperato solo se i futuri proventi superino una determinata soglia.

 

Nel primo caso, il titolare dei diritti IP potrebbe sostenere che la restituzione dell’importo anticipato è divenuta troppo onerosa (ad esempio, nel caso di un contratto di distribuzione cinematografica, a causa della mancanza assoluta di incassi dovuta alla temporanea chiusura delle sale cinematografiche).

 

Nel secondo caso, il contratto diventerebbe molto probabilmente aleatorio (art. 1469 c.c.), escludendo così la possibilità di una sua risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, per le ragioni di cui si è in precedenza parlato.

 

Effetti sui contratti di e-commerce con il consumatore (BtoC)

La situazione Covid-19 può comportare rilevanti difficoltà nell’approvvigionamento e successiva consegna di beni oggetto di compravendita.

In tali casi occorre prestare particolare attenzione agli obblighi previsti dal Codice del Consumo (C.d.C.) in fase precontrattuale e nell’esecuzione del contratto con il consumatore.

 

Consegna delle merci.

La disciplina in favore del consumatore prevede alcune informazioni obbligatorie che il professionista deve fornire in fase pre-contrattuale, e comunque prima della conclusione del contratto, tra cui le modalità di consegna del bene e le tempistiche entro le quali il professionista si impegna a effettuale la consegna o prestare il servizio (art. 49 C.d.C.).

L’operatore economico professionista dovrà quindi tenere conto del fatto che le consegne dei beni potrebbero subire ritardi a causa dell’emergenza da Covid-19 e, di conseguenza, darne opportuna comunicazione ai consumatori.

 

In relazione alla consegna delle merci, il Codice di Consumo impone al professionista di adempiere senza ritardo ingiustificato e, al più tardi, entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto (art. 61 C.d.C.).

In caso di inadempimento, è previsto che il consumatore debba invitare il professionista a effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Alla scadenza del termine supplementare, il consumatore potrà richiedere la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno.

 

Il primo termine previsto (di consegna senza ingiustificato ritardo e, al più tardi, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto) si reputa comunque in via generale non perentorio, posto che il professionista che non avesse adempiuto entro tale primo termine, potrà comunque procedere a effettuare la consegna nel rispetto del successivo termine supplementare stabilito.

 

Il consumatore ha invece diritto a richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, senza procedere a invitare il professionista alla consegna in termine supplementare, nei seguenti casi:

-       qualora il professionista rifiuti di consegnare i beni;

-       se il primo termine sia da considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto (essenzialità oggettiva);

-       oppure nel caso in cui il consumatore abbia informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale (essenzialità soggettiva).

 

Approvvigionamento delle merci.

Il ritardo o la mancata consegna del bene possono essere determinati dalla difficoltà di approvvigionamento delle merci.

 

In tal caso occorre ricordare che ai sensi del Codice del Consumo costituisce pratica commerciale ingannevole fornire al consumatore informazioni non corrispondenti al vero circa la disponibilità di un bene (artt. 20 e 21 C.d.C.).

 

Somministrazione continuata o periodica.

La difficoltà di approvvigionamento di beni oggetto di contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, può divenire, nell’attuale situazione epidemiologica, eccessivamente gravosa.

 

Qualora reperire un bene sul mercato diventi infatti eccessivamente oneroso, per aumento del costo del bene o del suo trasporto, la giurisprudenza ritiene che non si configuri un caso di impossibilità della prestazione, considerato che i beni sono ancora reperibili sul mercato; a fronte dello squilibrio tra domanda e offerta, causato da un eccessivo aumento dei prezzi, il rimedio percorribile potrebbe essere quello dell’impossibilità parziale (art. 1467 c.c.), di cui si è in precedenza parlato.

 

Vendita di beni generici e di cosa altrui.

Il rimedio della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta (escluso nell’ipotesi di compravendita avente effetto traslativo immediato) è applicabile allorché la vendita abbia l’effetto traslativo differito a un momento successivo alla conclusione del contratto.

Ciò accade quando il trasferimento della proprietà dipenda dal verificarsi di un fatto ulteriore, quale, per la vendita di cose indicate solo nel genere, la specificazione oppure, per la vendita di cosa altrui, l’acquisto della proprietà da parte del venditore (Cass. 3575/1988).

Nel caso di vendita di cosa altrui, prevista dall’art. 1481 c.c., il venditore potrebbe superare la presunzione di colpa nell’inadempimento per la mancata consegna del bene promesso anche fornendo la prova che esso sia determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass. 1676/1982).

 

Effetti sui contratti nell’ambito della protezione dei dati personali (GDPR)

In materia di privacy e protezione dei dati personali, gli effetti della situazione creatasi con la pandemia Covid-19 si potranno in particolare produrre sui contratti di nomina a responsabile del trattamento in essere con i fornitori (art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679).

 

Occorre per essi considerare che l’eventuale risoluzione di contratti di fornitura di servizi prestati da fornitori nominati “responsabili del trattamento” comporterebbe la cessazione dei trattamenti svolti da tali fornitori per conto del soggetto titolare del trattamento.

 

Al riguardo, i titolari del trattamento dovranno valutare le clausole del contratto che disciplinano la cancellazione o la restituzione dei dati dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, per verificare l’eventuale presenza di un onere di comunicazione della scelta in merito alla loro cancellazione o restituzione entro un certo termine.

In presenza di una previsione che imponga al titolare di effettuare tale scelta entro termini brevi, infatti, il rischio è che, in caso di inerzia, il responsabile provveda alla cancellazione dei dati e il titolare perda definitivamente asset di valore strategico.

 

A cura di IT LawFirm – info@itlawfirm.it