Ingiunzione dinamica: nuovo rimedio contro la pirateria online


La difficoltà maggiore nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale in ambiente online è data dalla facilità con cui i gestori delle piattaforme che mettono a disposizione materiali protetti riescono a eludere i provvedimenti di blocco creando un nuovo sito per continuare l’attività illecita.

Per questo motivo si sta affermando come strumento fondamentale nel contrasto alla pirateria online l’ingiunzione dinamica, intesa come provvedimento inibitorio finalizzato a prevenire nuove violazioni successivamente all’accertamento dell’illecito oggetto di contestazione.


Indice degli argomenti

1.   Misure nei confronti degli intermediari: cosa prevede la Direttiva enforcement

2.   Limitazioni agli obblighi degli intermediari: cosa prevede la Direttiva e-commerce

3.   Le condizioni di ammissibilità proposte dalla giurisprudenza

4.   La portata innovativa delle ingiunzioni dinamiche


1.   Misure nei confronti degli intermediari: cosa prevede la Direttiva enforcement

La possibilità di ricorrere all’ingiunzione dinamica trova espressa definizione e collocazione nella Comunicazione del 29 novembre 2017 della Commissione UE contenente le linee guida per l’interpretazione di determinati aspetti della Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (c.d. “Direttiva enforcement”) [1].

La base normativa delle ingiunzioni dinamiche è individuata negli articoli 9 e 11 che disciplinano il tema delle misure inibitorie, cautelari e non. La stessa formulazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), prevede che le ingiunzioni cautelari possano essere emesse per prevenire qualsiasi violazione imminente, anche nei confronti di un intermediario i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

La Commissione ha giustificato questa lettura della Direttiva enforcement evidenziando che i provvedimenti tradizionali, finalizzati a inibire un comportamento in essere, spesso non sono sufficienti a impedire gli illeciti perché possono non risultare applicabili qualora intervengano modifiche dell’oggetto per il quale il provvedimento è stato disposto. Può essere il caso, ad esempio, delle ingiunzioni di blocco di un sito web, allorché, mentre un’autorità giudiziaria competente ha emesso un’ingiunzione con riferimento a determinati nomi di dominio, possono apparire facilmente siti speculari sotto altri nomi di dominio (c.d. “siti alias”) che non sono colpiti dall’ingiunzione.

La possibile soluzione in questi casi, secondo la Commissione, è rappresentata dalle ingiunzioni dinamiche. Si parla di “ingiunzione dinamica” in caso di provvedimenti disposti nei confronti degli internet service provider e finalizzati a rimuovere le informazioni caricate in un momento successivo all’accertamento, o bloccarne l’accesso, nel caso in cui il contenuto sia identico o equivalente a uno già dichiarato illecito, chiunque sia l’autore della violazione. Si tratta di ingiunzioni che possono essere emesse, ad esempio, nei casi in cui lo stesso sito web diventi disponibile con un indirizzo IP o un URL differenti da quelli oggetto dell’ingiunzione; in tal caso l’ingiunzione dinamica è formulata in modo da includere anche il nuovo indirizzo IP o l’URL senza che si renda necessario un nuovo procedimento giudiziario per ottenere una nuova ingiunzione.

La lettura della Commissione è suffragata inoltre dall’interpretazione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 12 luglio 2011 relativa alla causa C-324/09) secondo cui [2], per quanto riguarda gli intermediari i cui servizi sono utilizzati dai terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, le ingiunzioni di cui all’articolo 11 possono essere emesse anche per prevenire nuove violazioni.

 

2.   Limitazioni agli obblighi degli intermediari: cosa prevede la Direttiva e-commerce

La maggiore critica mossa nei confronti di questa lettura della Direttiva enforcement è il possibile contrasto con quanto previsto dalla Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (c.d. “Direttiva e-commerce”).

Ai sensi della Direttiva e-commerce, infatti, i prestatori di servizi internet di mere conduit, caching e hosting godono di un esonero da responsabilità per le informazioni trattate o le operazioni compiute da chi fruisce del medesimo servizio, al sussistere di alcune condizioni.

In particolare, l’art. 12 dedicato al mere conduit, prevede che il prestatore di un servizio di trasmissione di informazioni o di fornitura di accesso a una rete internet non sia responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: (a) non dia origine alla trasmissione, (b) non selezioni il destinatario della trasmissione e (c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

Per quanto riguarda l’attività di caching - memorizzazione automatica, temporanea e transitoria di informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta - l’art. 13 esonera il prestatore dalla responsabilità a condizione che: (a) non modifichi le informazioni, (b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni e (c) alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore, (d) non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni, (e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell’accesso.

Infine, l’art. 14 in relazione all’attività di memorizzazione di informazioni fornite dal destinatario del servizio (hosting) prevede che il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che (a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione, (b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.

In ogni caso, le previsioni di esonero da responsabilità lasciano impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa, di ordinare al prestatore di porre fine a una violazione o di impedirla, nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime, purché non sia imposto ai prestatori di servizi un obbligo di sorveglianza generalizzato sulle informazioni memorizzate o trasmesse dai fruitori del servizio.

Ciò considerato, l’ammissibilità dell’ingiunzione dinamica è stata messa in discussione perché ai prestatori dei servizi non potrebbe essere ordinato di rimuovere o disabilitare l’accesso a informazioni che ancora non siano state memorizzate o trasmesse e di cui non sia già stata accertata l’illiceità, senza prevedere un obbligo di sorveglianza generalizzato.

 

3.   Le condizioni di ammissibilità proposte dalla giurisprudenza

I dubbi sul possibile contrasto tra la lettura della Commissione della Direttiva enforcement e la Direttiva e-commerce sono stati risolti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 3 ottobre 2019 relativa alla causa C-18/18, secondo cui l’attuale quadro normativo non pregiudica la possibilità di ingiungere al prestatore di servizi di hosting di porre fine a una violazione o di impedirla mediante un’ingiunzione dinamica, mantenendo un bilanciamento tra gli interessi dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale e quelli dei prestatori dei servizi.

I giudici europei hanno quindi dichiarato ammissibile, ai sensi della Direttiva enforcement e della Direttiva e-commerce, la possibilità di obbligare i prestatori di servizi di hosting alla rimozione di contenuti dichiarati illeciti, anche se caricati successivamente all’accertamento in sede giudiziaria. In particolare, è possibile ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni memorizzate sui suoi server e il cui contenuto sia equivalente a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l’accesso alle medesime, purché la sorveglianza e la ricerca delle informazioni oggetto di tale ingiunzione siano limitate a informazioni che veicolano un messaggio il cui contenuto rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello che ha dato luogo all’accertamento d’illiceità e che contiene gli elementi specificati nell’ingiunzione; inoltre, le differenze nella formulazione di tale contenuto equivalente rispetto a quella che caratterizza l’informazione precedentemente dichiarata illecita non siano tali da costringere il prestatore di servizi di hosting ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto.

La stessa Corte di Giustizia aveva anticipato il principio affermando che una ingiunzione finalizzata a prevenire nuove violazioni sarebbe stata corroborata dall’art. 18 della Direttiva e-commerce, che esige che gli Stati membri provvedano affinché i ricorsi giurisdizionali previsti dal diritto nazionale, per quanto concerne le attività dei servizi della società dell’informazione, consentano di prendere provvedimenti «atti a porre fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in causa» [3].

La pronuncia della Corte di Giustizia conferma quanto già affermato dai tribunali nazionali in tema di ingiunzione dinamica, e in particolare da quelli italiani.

Attivo sul tema è stato il Tribunale di Milano che con ordinanza del 3 luglio 2018, a conferma del decreto inaudita altera parte del 14 novembre 2017, aveva imposto agli ISP di adottare, entro un termine massimo di dieci giorni dalla ricezione della specifica segnalazione delle violazioni, le più opportune misure tecniche al fine di impedire ai destinatari dei servizi l’accesso al portale su cui erano disponibili i contenuti denunciati, con il diritto al rimborso delle spese tecniche strettamente necessarie, da porsi a carico del soggetto richiedente le misure, le quali potevano riguardare tanto il nome a dominio specifico del portale, quanto ulteriori nomi a dominio dei siti “alias” che realizzavano le stesse violazioni.

Successivamente il Tribunale di Milano (con ordinanza del 21 ottobre 2019) ha inibito l’attività di messa a disposizione dei file torrent alle opere protette dal diritto d’autore per il tramite della piattaforma gestita dai destinatari del provvedimento, nonché di ogni altra piattaforma per la condivisione peer-to-peer avente caratteristiche simili, o per il tramite del sito web e di qualsiasi altro sito alias gestito dai medesimi titolari.

Gli ultimi provvedimenti dal punto di vista temporale in tal senso sono stati i decreti del 24 dicembre 2019 e 14 gennaio 2020 con cui il Tribunale di Milano ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività di adottare le più opportune misure tecniche al fine di inibire effettivamente a tutti i destinatari dei propri servizi l’accesso ai nomi a dominio individuati dalle ricorrenti, anche ove ad essi venisse associato un diverso top level domain – qualora avessero trasmesso la medesima opera oggetto dei ricorsi –, nonché l’accesso agli alias derivanti da modifiche al second level domain, con l’ulteriore condizione che sussistesse l’obiettivo collegamento con i soggetti responsabili dell’attività illecita iniziale.

In ambito europeo, tra le altre [4], si segnala la sentenza del 21 dicembre 2017 della High Court of Justice of England and Wales a conferma della pronuncia della High Court of Justice Chancery Division: la pronuncia accoglieva la richiesta della Football Association Premier League Limited, titolare dei diritti sulle riprese delle partite della Premier League, per ordinare un blocco dei c.d. “streaming servers” rivolto ai maggiori fornitori di servizi di connettività inglesi. La particolarità della richiesta stava nel fatto che l’ordine della Corte non prevedeva un blocco generico dei siti web utilizzati per trasmettere le riprese delle partite, bensì una sospensione temporanea dell’accesso ai server dai quali proveniva lo streaming illecito, limitato al periodo della trasmissione in diretta delle partite. La misura, attiva temporalmente solo nei momenti in cui potevano verificarsi gli illeciti, è stata individuata dalla Corte per bilanciare gli interessi dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale con la libertà d’impresa dei fornitori dei servizi di connettività.

 

4.   La portata innovativa delle ingiunzioni dinamiche

L’ingiunzione dinamica si sta affermando come strumento flessibile ed efficace nel contrasto alla pirateria digitale. La possibilità di ricorrervi non è più oggetto di discussione come certificato dalle diverse decisioni in ambito nazionale e sovranazionale che ne hanno ammesso l’uso, purché sia adottata con le cautele necessarie per bilanciare i diversi interessi concorrenti.



[1] Communication from the Commission to the Institutions on Guidance on certain aspects of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rights, consultabile al link https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26582


[2] Causa C-324/09, L’Oréal contro eBay, punto 131, “Si deve poi rilevare che, alla luce della finalità perseguita dalla direttiva 2004/48, che consiste nel far sì che gli Stati membri assicurino, in particolare nella società dell’informazione, la tutela effettiva della proprietà intellettuale (v., in questo senso, sentenza 29 gennaio 2008, causa C‑275/06, Promusicae, Racc. pag. I‑271, punto 43), la competenza attribuita, conformemente all’art. 11, terza frase, della stessa direttiva, agli organi giurisdizionali nazionali deve consentire a questi ultimi di ingiungere al prestatore di un servizio online, quale colui che mette a disposizione degli utenti di Internet un mercato online, di adottare provvedimenti che contribuiscano in modo effettivo, non solo a porre fine alle violazioni condotte attraverso tale mercato, ma anche a prevenire nuove violazioni.”


[3] Causa C-324/09, L’Oréal contro eBay, punto 132.


[4] In ambito europeo, tra le decisioni che hanno disposto un’ingiunzione dinamica, si segnalano anche: Midden Nederland District Court, case No. C/16/448423 / KG ZA 17-382, judgment of 12 January 2018; Amsterdam Court Of Appeal, case number 200.243.005/01, judgment of 2 June 2020; Swedish Patent and Market Court, case PMT 7262-18, judgment of 9 December 2019.




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