Sharenting: rischi e regole per la pubblicazione online di foto e video dei propri figli



Il fenomeno della condivisione in rete, sui social network o in app di messaggistica istantanea di foto, video o altri dati riguardanti i propri figli (sharenting) da parte dei genitori pone rischi rilevanti per i diritti del minore (privacy e protezione dei dati personali, immagine e altri diritti fondamentali).

In questo contesto, risulta di fondamentale importanza comprendere questi rischi e i comportamenti (le buone regole) cui attenersi per minimizzarli. Nel presente approfondimento, aggiornato agli ultimi orientamenti italiani e stranieri, si ripercorrono gli aspetti essenziali del tema sotto il profilo giuridico e le principali regole da seguire per condividere online le foto dei figli in modo corretto e responsabile.


Indice degli argomenti

1. Lo sharenting: ampiezza del fenomeno

2. I rischi correlati allo sharenting

3. I diritti del figlio

4. Il dovere di responsabilizzazione del genitore

5. Dieci buone regole


1.     Lo sharenting: ampiezza del fenomeno

La condivisione in rete, sui social network o in app di messaggistica istantanea di foto, video o altri dati riguardanti i propri figli minori d’età da parte dei genitori è oggi un fenomeno ampiamente diffuso, al punto da aver meritato un apposito neologismo: “sharenting”, dalla combinazione di “sharing” (condividere) con “parenting” (termine che indica il ruolo del genitore).

La condivisione, come noto, avviene principalmente sui social network (Facebook, Instagram ecc.) e le app di messaggistica (Whatsapp, Telegram ecc.), ma interessa anche altri contesti (es. blog personali, forum di genitori ecc.). Nell’ambito dei social, comunemente la pubblicazione di informazioni del minore avviene sul profilo dei genitori, ma può anche assumere la forma del profilo a nome del minore, creato e gestito direttamente dai genitori.

Uno studio del Regno Unito ha evidenziato che i genitori pubblicano sui social in media 13.000 video o foto del figlio, prima che compia 13 anni [1]. Uno studio dell’Università del Michigan rileva inoltre che il 56% dei genitori carica foto dei propri figli che potrebbero risultare imbarazzanti.

 

2.     I rischi correlati allo sharenting

Lo sharenting espone i minori al rischio di subire conseguenze gravemente negative, quali ad esempio il furto d’identità, l’indebito utilizzo delle immagini per fini di pedopornografia (anche mediante modifica delle immagini – es. semplici fotomontaggi o uso di tecnologie di “deepfake”) o per atti di cyberbullismo (ricatti, molestie, pressioni indebite e simili a opera di altri minori). Questi rischi derivano principalmente dalla circostanza che un contenuto caricato online diviene agevolmente accessibile, scaricabile e replicabile in altri contesti da parte di una platea indefinita o comunque molto ampia di persone.

Ulteriore rischio è l’esposizione del minore all’uso delle informazioni che lo riguardano nel contesto delle logiche commerciali basate sullo sfruttamento dei dati personali che governano attualmente Internet, le quali – in via generale – potrebbero pregiudicare il libero sviluppo della personalità del minore. Ad esempio, l’accumulazione, nel corso del tempo, di numerose informazioni personali consente ai gestori dei social network di “profilare” i minori, cioè di mettere assieme informazioni di vario tipo (classe sociale di appartenenza, religione, luogo di residenza, sport, gusti ecc.) che, una volta analizzate, permetterebbero di prevedere aspetti della personalità del minore utili per influenzare quest’ultimo non solo nelle scelte commerciali, ma anche politiche o filosofiche; per queste ragioni, i “profili” hanno un valore economico nel c.d. mercato dei dati personali.

A prescindere dai rischi descritti, il caricamento di foto e altri dati sui social network costituisce, di per sé, un’interferenza nei diritti fondamentali e nelle peculiari esigenze di protezione del minore (diritto all’identità personale, alla protezione dei dati personali, all’autodeterminazione informativa, al libero sviluppo della propria personalità ecc.) e, perciò, è un’operazione che deve tenere nella massima considerazione questi diritti ed esigenze.

 

3.     I diritti del figlio

Per condividere responsabilmente, il punto di partenza per chi esercita la responsabilità genitoriale o cura gli interessi del minore (nel seguito, per esclusive ragioni di brevità, ci si riferirà solo ai “genitori”) è la consapevolezza che il minore è titolare di diritti fondamentali che i genitori sono tenuti a tutelare e garantire: ogni scelta che riguarda il minore deve essere guidata dal criterio del superiore interesse della ragazza o del ragazzo, da considerarsi preminente rispetto a ogni altro, come previsto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata dall’Italia con l. 176 del 27 maggio 1991), che rappresenta la fonte giuridica principale in materia di tutela dei minori [2].

La Convenzione di New York riconosce in capo al minore i diritti fondamentali all’identità personale (art. 8), alla riservatezza e alla tutela della vita privata (art. 16); quest’ultimo diritto prevede che nessun fanciullo possa essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

Occorre considerare, poi, che la condivisione di foto, video o altre informazioni su di un minore costituisce un trattamento di dati personali e, perciò, è operazione che richiede il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (anche quando effettuata dai genitori), non potendosi considerare come un’attività a carattere esclusivamente personale [3]. La normativa sulla protezione dei dati è oggi principalmente rappresentata dal Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), che impone una tutela rafforzata per i minori, prevedendo che essi “meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali” (considerando 38). I genitori, in tal senso, sono tenuti a curare con particolare attenzione la protezione dei dati personali dei propri figli.

Rispetto al contesto online, per l’Italia il d.lgs. 196/2003 (c.d. Codice privacy), in attuazione del GDPR (che riprende la distinzione del diritto francese tra “petite enfants” e “grand enfants”), ha previsto che i minori aventi almeno 14 anni possano prestare autonomamente il consenso al trattamento dei propri dati [4], con la conseguenza che i genitori devono coinvolgere e rispettare le indicazioni dei minori aventi questa età rispetto alla pubblicazione di informazioni online. Per completezza, si precisa che questa norma si applica solo per i servizi online destinati ai minori d’età [5].

Per i minori di età inferiore ai 14 anni, il trattamento dei dati è lecito soltanto se il consenso è prestato dai genitori. Secondo la giurisprudenza nazionale, in particolare, la pubblicazione in Rete di immagini del minore richiede il consenso di entrambi i genitori (anche in base a norme dell’ordinamento diverse da quelle del GDPR e del Codice privacy citate poc’anzi) [6].

 

4.     Il dovere di responsabilizzazione del genitore

I fanciulli e i ragazzi godono di diritti fondamentali e, al pari di ogni persona, deve essergli riconosciuta la possibilità di autodeterminarsi e di costruire la propria identità digitale. Scelte poco prudenti dei genitori, in spregio del loro superiore interesse, rischiano di limitare il libero sviluppo della loro personalità, perché sulla Rete, esposta a chiunque, circolerebbe una rappresentazione del minore fatta da altri che non hanno considerato i superiori interessi ed esigenze di tutela. A causa delle informazioni caricate online, il minore rischia di subire un “tatuaggio virtuale” difficile da cancellare e che lo rende vulnerabile a tutta una serie di illeciti o conseguenze negative [7].

Al riguardo, la giurisprudenza nazionale ha più volte ritenuto che l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che “taggano“ le foto online dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia”, giungendo ad affermare che il pregiudizio per il minore è dunque insito nella diffusione della sua immagine sui social network” [8].

 

5.     Dieci buone regole

In base ai principi ricordati, è possibile stilare un decalogo di semplici ma fondamentali regole che i genitori dovrebbero considerare quando si accingano a pubblicare immagini o altre informazioni dei propri figli online:

 

I. Rispetta il suo superiore interesse.

Ogni scelta dei genitori deve essere effettuata nel rispetto del superiore interesse del minore, che è sempre preminente rispetto a ogni altro interesse. Il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia ha chiarito che la valutazione dell’interesse superiore del minore deve includere anche la sua sicurezza, vale a dire il suo diritto alla protezione contro ogni forma di violenza fisica o psichica, nonché da forme di sfruttamento sessuale, economico e di altro genere [9]. Da questo punto di vista, ad esempio, risulta particolarmente importante evitare di pubblicare dati del minore su piattaforme che si basano sullo sfruttamento commerciale dei dati. Più semplicemente, prima di pubblicare un contenuto è buona regola immaginare quali effetti possano derivarne sul benessere sia attuale sia futuro del bambino (es. in futuro, una foto che agli occhi di un adulto appare innocente e simpatica potrebbe essere fonte d’imbarazzo per il bambino ed essere utilizzata da altri minori per fini di molestia). In caso di dubbi in merito, è sempre preferibile evitare la pubblicazione del dato [10].

I genitori devono rispettare e garantire la tutela dei diritti fondamentali del minore e, in particolare, dei diritti alla protezione dei dati personali, all’immagine, all’identità personale, all’autodeterminazione informativa, alla reputazione e, in genere, devono assicurarsi che le scelte compiute rispettino la dignità del minore e siano consone al libero sviluppo della sua personalità e all’esigenza di preservare la sua integrità. In nessun caso i genitori hanno il diritto di utilizzare arbitrariamente l’immagine o le altre informazioni riguardanti i propri figli.

 

II. Conosci le regole della tecnologia che stai usando.

I genitori devono essere consapevoli delle dinamiche che governano la Rete e le singole piattaforme (sfruttamento commerciale dei dati, profilazione, pubblicità online e tracciamento, strumenti di protezione dai fenomeni invasivi della privacy online ecc.) prima di considerare l’opportunità di condividere immagini del minore online. In particolare, rispetto al singolo servizio o app, i genitori devono conoscerne i termini d’uso e le regole di privacy, per individuare quali siano concretamente i rischi derivanti dall’esposizione di informazioni personali attraverso tali mezzi.

Devono essere evitati i servizi che prevedono politiche sulla privacy o attività potenzialmente dannose per il minore (attività di marketing, profilazione, condivisione dei dati con soggetti terzi, conservazione dei dati in Paesi che non garantiscono un livello di protezione equivalente a quello dell’Unione europea ecc.). In merito, a titolo d’esempio, si segnala che “TikTok”, app particolarmente diffusa tra i più giovani, è attualmente al centro di un’indagine condotta dalle autorità privacy dell’Unione europea perché parrebbe presentare aspetti di vulnerabilità per la privacy degli utenti [11].

 

III. Informati sui diritti garantiti dalle norme sulla privacy ed esercitali.

Una volta scelto il servizio o l’app più idoneo nel rispetto dell’interesse e delle esigenze di protezione del bambino/ragazzo, è bene familiarizzare con esso e, in ogni caso, configurare le impostazioni privacy nel modo più consono a garantire la protezione dei dati del minore (es. limitando la condivisione del post riguardante il minore con i soli “amici” o “follower” più stretti). In merito, occorre anche considerare che spesso le politiche sulla privacy dei social network sono di difficile comprensione e, in aggiunta, vengono modificate di frequente nel corso del tempo, con la conseguenza che non risulta sempre agevole comprendere pienamente quale sia l’uso dei dati che sarà effettuato dal gestore della piattaforma[12]. Come regola generale, è preferibile scegliere un servizio connotato da politiche sulla privacy trasparenti e comprensibili.

I genitori devono conoscere i diritti previsti dalla normativa sulla privacy, per meglio operare le proprie scelte e tutelare efficacemente gli interessi del minore (es. esercitando i diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei dati, revoca del consenso ecc.).

 

IV. Rispetta le sue preferenze in base alla capacità di autodeterminazione del minore.

Per il minore che ha compiuto i 14 anni di età, prima di procedere alla pubblicazione i genitori devono coinvolgere il minore nella decisione relativa e rispettare la sua volontà (se del caso, anche quella di non procedere alla pubblicazione della foto). Comunque sia, anche per i minori di età inferiore ai 14 anni è opportuno un coinvolgimento nella scelta, spiegando al bambino in modo chiaro e comprensibile gli effetti e i rischi della pubblicazione e, pur in considerazione dei doveri di protezione dei genitori e della maturità effettiva del minore, attenendosi per quanto possibile alle sue preferenze [13]. Il consenso dei genitori non è comunque necessario rispetto ai servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore, anche se di età inferiore ai 14 anni (considerando 38 del GDPR). Quando il minore compie i 14 anni, le sue scelte in materia di protezione dei dati personali per i servizi ad esso specificamente dedicati devono essere rispettate. Questo significa che, nel momento in cui raggiunge l’età del consenso digitale, il minore può confermare, modificare o revocare il consenso precedentemente prestato o autorizzato dai genitori, che saranno tenuti al rispetto delle sue scelte [14]. Se il minore non intraprende alcuna azione, il consenso prestato o autorizzato dai genitori prima dell’età del consenso digitale rimane un presupposto valido per il trattamento [15].

E' tuttavia implicito che i anche dopo il compimento dei 14 anni i figli necessitino di supporto per poter comprendere il significato e le conseguenze delle loro scelte. Al riguardo, si consideri anche che, nonostante il GDPR obblighi specificamente chi fornisce servizi destinati ai minori a predisporre la documentazione sulla privacy con modalità e linguaggio idonei a essere compresi dai destinatari [16], in base alle caratteristiche di questi (fascia di età e relativa maturità ecc.), le ragazze e i ragazzi potrebbero comunque avere serie difficoltà a comprendere le regole privacy e, soprattutto, quali siano i diritti loro spettanti e come esercitarli.

Ovviamente, al raggiungimento della maggiore età il ragazzo può esercitare anche tutti gli altri diritti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati (es. diritto all’oblio), anche in riferimento al consenso autonomamente prestato quando era minore e, come tale, poco consapevole dei rischi derivanti dal trattamento [17].

 

V. Riduci al minimo i dati personali contenuti nelle immagini.

Quando si decide di pubblicare immagini, occorre comunque assicurarsi che esse contengano il minor numero di informazioni personali possibile: in particolare, è importante evitare di pubblicare foto o video che permettano di risalire ai luoghi frequentati dal minore [18]. Dal punto di vista della protezione del minore, è sempre preferibile pubblicare foto che non consentano o rendano più difficile la sua identificazione (es. oscuramento del volto ecc.).

Occorre sempre evitare di pubblicare foto che espongono le nudità del minore, anche soltanto in parte e anche se il ritratto sembri del tutto innocente (es. foto di un bambino in costume): queste foto, infatti, si prestano maggiormente a essere modificate o comunque sfruttate per fini illeciti (segnatamente: pedopornografici). In ogni caso, la pubblicazione dell’immagine non deve arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro del minore ritratto (art. 97 l. 633/41).

 

VI. Valuta gli effetti della condivisione.

Quando si invia una foto ad altri, occorre considerare che questi, seppure in buona fede, potrebbero diffondere ulteriormente la foto, ritenendosi implicitamente autorizzati a farlo o per ignoranza degli strumenti utilizzati[19]. In tal senso, anche la comunicazione di immagini a singole persone (es. tramite WhatsApp) va effettuata con attenzione, vista la facilità con cui è possibile far circolare o pubblicare immagini e la conseguenza, del tutto probabile, di perdere facilmente e in modo irreversibile il controllo sulla foto inviata (es. il destinatario condivide la foto del minore come “stato” di WhatsApp, così rendendola disponibile a tutti i propri contatti che, a loro volta, potrebbero trarne uno screenshot e utilizzarla ulteriormente, magari per fini illeciti).

 

VII. Decidi assieme all’altro genitore.

I genitori devono compiere di comune accordo le scelte sulla pubblicazione dei dati dei propri figli: la pubblicazione online di dati riguardanti minori di 14 anni, come già evidenziato, richiede il consenso di entrambi i genitori.

La condivisione di immagini e altre informazioni sul minore può essere motivo di conflitto con l’altro genitore, specialmente quando i genitori non formano una coppia, sono in fase di separazione o già separati/divorziati. Come già riportato, la giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere che la pubblicazione sui social o in altri contesti online delle informazioni riguardanti il minore richieda il consenso di entrambi i genitori (se titolari della responsabilità genitoriale), anche se separati o divorziati. In tal senso, quando un genitore procede alla pubblicazione di un’immagine senza il consenso dell’altro, quest’ultimo può agire in giudizio per ottenere la rimozione dell’immagine, anche in via d’urgenza, nonché la condanna dell’altro genitore al risarcimento di ogni danno, patrimoniale e morale, eventualmente patito sia dal minore sia da esso stesso; in alternativa, il genitore può presentare un reclamo al Garante privacy. Il contenuto della foto pubblicata senza il consenso dell’altro genitore, inoltre, può essere motivo di addebito della separazione (es. in caso di pubblicazione su Facebook di foto sconvenienti, come quelle che ritraggono il minore in abiti succinti [20]).

 

VIII. Non usare la sua foto nelle controversie con il coniuge.

In relazione alle situazioni di conflittualità tra genitori, spesso le cause in questa materia riguardano la pubblicazione sui social, a opera di uno dei genitori, dei provvedimenti giudiziari o di notizie relative alla separazione o al divorzio. Questi provvedimenti possono contenere informazioni personali, anche sensibili, su figli minori d’età e la loro pubblicazione, in quanto tale, violerebbe specifici divieti previsti dalla legge. In particolare, si deve considerare che è vietata la pubblicazione e divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore in caso di coinvolgimento a qualunque titolo di quest’ultimo in procedimenti giudiziari, penali o meno; la violazione di questo divieto costituisce reato (punibile anche con l’arresto fino a 30 giorni) [21].

 

IX. Se non sei il suo genitore, chiedi sempre il consenso prima di pubblicare.

In caso di pubblicazione di immagini che ritraggono minori da parte di persone diverse dai genitori (es. i genitori di un compagno di classe del minore ritratto, un parente ecc.) è normalmente necessario acquisire il consenso libero, specifico e informato dei genitori. Il consenso, ovviamente, non è necessario se l’immagine è utilizzata per fini esclusivamente personali: come già sottolineato, tuttavia, la diffusione di informazioni sul web o in gruppi aperti non è mai considerabile come un’attività esclusivamente personale (es. per pubblicare il video di una recita scolastica su Facebook è necessario acquisire il consenso dai genitori di tutti i minori ritratti) [22].

 

X. (Ultimo e ancora una volta) Rifletti sugli effetti della pubblicazione nel suo processo di maturazione.

I bambini non hanno nulla da guadagnare dalla pubblicazione della loro immagine o di altre informazioni online, salvo in casi del tutto eccezionali (es. bambini diventati famosi youtuber); i bambini, piuttosto, hanno soltanto da perdere: più si condivide, più aumenta il rischio di conseguenze negative per loro [23]. Da questo punto di vista, si ricorda quanto stabilito nella Carta di Treviso, che deve essere rispettata da chiunque manifesti il proprio pensiero, anche mediante attività online: deve essere tutelata “la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni”.

 


[1] Indicazioni statistiche tratte dal seguente approfondimento: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e PantallasAmigas, Diez razones para el sharenting responsable, campaña para concienciar sobre el uso de imágenes de menores de edad en Internet, luglio 2020 (https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/diez-razones-para-el-sharenting-respons....


[2] Il Gruppo di lavoro ex art. 29 (oggi sostituito dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati), evidenziava la centralità del principio del superiore interesse del minore già nel 2008 (“Working Document 1/2008 on the protection of children's personal data”, 18 febbraio 2008, pag. 4), mentre nel 2009 tornava a ribadirne l’importanza nello specifico contesto dei social network (“Opinion 5/2009 on online social networking”, 12 giugno 2009, pag. 11).


[3] L’applicabilità della normativa sulla protezione dei dati personali alla pubblicazione di dati personali su Internet è stata chiarita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nel noto caso Lindqvist (C-101/01) e si giustifica con la necessità di far fronte agli elevati rischi cui i dati personali sono esposti in ragione del caricamento in Rete.


[4] Art. 2-quinquies del d.lgs. 196/2003, attuativo dell’art. 8 del GDPR.


[5] European Data Protection Board, Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679, 4 maggio 2020, pag. 25.


[6] Si richiamano, in particolare, le seguenti pronunce: Tribunale di Rieti, ordinanza del 7 marzo 2019; Tribunale di Ravenna, sentenza del 15 ottobre 2019, n. 1038; Tribunale di Mantova, sentenza del 19 settembre 2017.


[7] Donovan, S. (2020), “Sharenting”: The Forgotten Children of the GDPR, Peace Human Rights Governance, 4(1), 35-59.


[8] Tribunale di Mantova, sentenza del 19 settembre 2017; in senso conforme: Tribunale di Rieti, ordinanza del 7 marzo 2019.


[9] Committee on the Rights of the Children, “General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)”, 29 maggio 2013, pag. 16.


[10] Come chiarito dal Gruppo di lavoro ex art. 29, il conflitto tra il superiore interesse del minore e quelli degli esercenti la responsabilità genitoriale deve essere deciso dall’autorità giudiziaria o, se del caso, dalle autorità di controllo in materia di privacy (“Working Document 1/2008 on the protection of children's personal data”, 18 febbraio 2008, pag. 4).


[11] Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB), infatti, su proposta del Garante privacy italiano ha istituito una specifica task-force per indagare sul rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali da parte di TikTok (https://edpb.europa.eu/news/news/2020/thirty-first-plenary-session-establishment-taskforce-tiktok-re....


[12] Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e PantallasAmigas, Diez razones para el sharenting responsable, campaña para concienciar sobre el uso de imágenes de menores de edad en Internet, luglio 2020 (https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/diez-razones-para-el-sharenting-respons....


[13] In merito, si richiama anche l’art. 315-bis c.c., che prevede che il figlio minore di anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. A livello sovranazionale, l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea prevede che i bambini possono esprimere liberamente la propria opinione, che deve essere presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e maturità. Rispetto alle scelte incidenti sulla privacy, il Gruppo di lavoro ex art. 29 si è espresso nel senso della necessità di coinvolgere in queste scelte il minore, in relazione alla sua maturità psicologica (“Working Document 1/2008 on the protection of children's personal data”, 18 febbraio 2008, pag. 6).


[14] European Data Protection Board, Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679, 4 maggio 2020, pagg. 27-28. Il Gruppo di lavoro ex art. 29 ha statuito che, se il bambino ha una maturità sufficiente per comprendere che è avvenuta una violazione della sua privacy, esso devo altrettanto godere del diritto di essere ascoltato dalle autorità di controllo sulla privacy (“Working Document 1/2008 on the protection of children's personal data”, 18 febbraio 2008, pag. 8).


[15] Ivi.


[16] Si veda, ad esempio l’art. 12, par. 1 del GDPR.


[17] Si veda anche il considerando 65 del GDPR. Sul tema della rimozione di immagini di un minore pubblicate sui social da un genitore, su ricorso del figlio (ivi, sedicenne), si veda l’ordinanza del 23 dicembre 2017 del Tribunale di Roma.


[18] Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e PantallasAmigas, Diez razones para el sharenting responsable, campaña para concienciar sobre el uso de imágenes de menores de edad en Internet, luglio 2020 (https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/diez-razones-para-el-sharenting-respons....


[19] Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e PantallasAmigas, Diez razones para el sharenting responsable, campaña para concienciar sobre el uso de imágenes de menores de edad en Internet, luglio 2020 (https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/diez-razones-para-el-sharenting-respons....


[20] Tribunale di Prato, sentenza del 28 ottobre 2016, n. 1100.


[21] Il divieto in esame, previsto per i procedimenti penali dall’art. 13 del d.p.r. 448/1988, rileva anche per i procedimenti giudiziari in materie diverse in virtù dell’art. 50 del d.lgs. 196/2003, il quale prevede espressamente che la violazione del divieto è punita penalmente, ai sensi dell’art. 684 c.p. (“Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale”). Al riguardo, si veda il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 23 febbraio 2017 “Rimozione da un profilo facebook di provvedimenti giurisdizionali contenenti informazioni relative a un minore”.


[22] In merito a questa tematica, si veda anche l’intervista rilasciata da Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, al quotidiano “La stampa” (di Giuseppe Bottero, 6 gennaio 2019), disponibile qui: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9071894. Vd. anche Garante per la protezione dei dati personali, La scuola a prova di privacy, 2016, pag. 21.


[23] Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e PantallasAmigas, Diez razones para el sharenting responsable, campaña para concienciar sobre el uso de imágenes de menores de edad en Internet, luglio 2020 (https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/diez-razones-para-el-sharenting-respons....







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