Covid-19: nuova sospensione dei termini in ambito IP & IT


Con il decreto-legge dell’8 aprile 2020, n. 23, sono state prorogate le misure volte a contenere la diffusione dei contagi legati all’emergenza epidemiologica Coronavirus (Covid-19) già contemplate dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”). Tra esse si inseriscono le previsioni che dispongono la sospensione di attività connesse ai procedimenti giurisdizionali e amministrativi in corso, che potrebbero contribuire alla diffusione del virus.

 

Procedimenti giurisdizionali

Per i procedimenti giurisdizionali, l’art. 36 del D.L. 23/2020 prevede:

 - il rinvio d’ufficio di tutte le udienze previste dal 9 marzo all’11 maggio 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, a data successiva all’11 maggio 2020 (rinvio già previsto dall’art. 83 del D.L. n. 18/2020 fino al 15 aprile 2020);

 - la sospensione dal 9 marzo fino all’11 maggio 2020 del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali;

 - qualora il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, è sancito che l'inizio stesso sia differito alla fine di questo periodo.

Tra le eccezioni previste dalla norma sono compresi:

 - i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona. Essi sono rappresentati da quelli tutelati dalla Costituzione o dalle Carte europee come diritti inviolabili, essenziali e insopprimibili che formano il patrimonio irrinunciabile della persona umana, in ragione degli interessi che vanno di volta in volta a tutelare. Poiché tale categoria non costituisce un numero chiuso, sarà il singolo magistrato o l’ufficio giudiziario competente a stabilire se vi possano rientrare i diritti per i quali è richiesta la tutela in via cautelare;  

 - i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. Questa seconda ipotesi presuppone una specifica istanza di almeno una delle parti, sulla quale il magistrato effettuerà la sua valutazione; essa condurrà quindi, presumibilmente, a un’applicazione differenziata dell’eccezione a seconda dell’ufficio giudiziario interessato.

 

Procedimenti amministrativi

Per quanto concerne lo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, l’art. 37 del D.L. 23/2020 ha prorogato al 15 maggio 2020 la previsione contenuta nell’art. 103, comma 1, del D.L. 18/2020, in base alla quale, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, non si doveva tener conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.

La Legge del 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del D.L. 18/2020, ha modificato l’art. 103, comma 2, del citato D.L. disponendo che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza .

Sono, invece, esclusi dalla sospensione i termini di notifica dei ricorsi dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

 

Effetti della sospensione nell’ambito IP

Per quanto concerne il settore della proprietà intellettuale, non saranno sospesi i procedimenti cautelari aventi ad oggetto i diritti fondamentali della persona, tra i quali pare corretto ritenere che debbano essere compresi quelli relativi alla lesione di diritti morali d’autore (diritto di paternità e diritto di integrità) e i diritti all’immagine relativi a ritratti, fotografie e video.

 

Tra quelli la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti dovrebbero essere compresi i cautelari in cui la parte lesa lamenti un danno irreparabile e abbia fondati motivi per ritenere che il danno causato dall’illecito non le sarà integralmente risarcito per equivalente economico in ragione della sua diffusività (come ad esempio in casi di pirateria online) o in ragione della sua rilevanza (come in ipotesi di contraffazione di un elevato numero di copie di beni protetti da proprietà intellettuale, oppure di violazioni di privative intellettuali ad altissimo valore).

 

Inoltre, in forza dell’art. 103, comma 2, D.L. 18/2020, sarà prorogata la validità dei certificati relativi ai diritti di proprietà intellettuale. In tal senso la proroga riguarderà anche i certificati di deposito di marchio o di brevetto per invenzione industriale.

 

Va, infine, segnalato che l’art. 103, comma 1, D.L. 18/2020 dispone che “Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”. In attuazione di questa norma:

 - l’AGCOM, con delibera n. 130/20/CONS del 18 marzo 2020, ha stabilito che la sospensione non si applicherà, tra gli altri, ai procedimenti avviati per l’adozione di provvedimenti a tutela del diritto d’autore;

 - l’AGCM, con comunicazione del 1° aprile 2020, ha stabilito che la sospensione non si applicherà ai termini dei procedimenti cautelari e ai termini entro cui le imprese devono ottemperare alla diffida; per quanto riguarda i termini di pagamento delle sanzioni, in materia di concorrenza saranno prorogati al 1° ottobre 2020 mentre in materia di tutela del consumatore il termine ricomincerà a decorrere al termine della sospensione.

Analogamente, l’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), con decisione del 16 marzo 2020, aveva prorogato al 1° maggio tutti i termini in scadenza tra il 9 marzo e il 30 aprile 2020 che interessano tutte le parti dinanzi all’Ufficio.  Con decisione del 29 aprile 2020 sono stati ulteriormente prorogati al 18 maggio 2020 tutti i termini in scadenza dal 1° al 17 maggio.

Alla luce delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 23/2020, si attendono successive proroghe da parte dei suddetti organi.

 

A margine, si segnala che i procedimenti avanti l’istituto di autoregolamentazione pubblicitaria (ente di natura privata) non hanno subito alcuna sospensione e procedono in modalità telematica.

 

Effetti della sospensione nell’ambito della privacy e protezione dei dati personali

Benché i procedimenti giudiziari in materia di privacy e protezione dei dati personali siano tra quelli interessati dalla sospensione delle udienze e dei termini processuali prevista dall’art. 36 del D.L. 23/2020, quelli civili dovrebbero ricadere, senza particolari incertezze, nell’eccezione prevista dall’art. 83 del D.L. 18/2020 in quanto aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, posto che la riservatezza e  il trattamento dei dati personali trovano attuale protezione come diritti fondamentali della persona e godono di tutela in via cautelare.

 

Circa i procedimenti amministrativi innanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, in applicazione dell’art. 37 del D.L. 23/2020 i termini previsti per la definizione dei procedimenti pendenti presso il Garante alla data del 23 febbraio 2020 (o iniziati successivamente) sono sospesi fino al 15 maggio 2020.

Il Garante, al riguardo, ha fatto salve le eventuali modifiche che potranno essere introdotte da ulteriori atti o provvedimenti recanti misure di contenimento e gestione dell’attuale emergenza epidemiologica.

L’Autorità, inoltre, si è riservata di adottare le misure organizzative idonee ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti ex art. 103, comma 1, D.L. 18/2020.

 

Effetti della sospensione nell’ambito di procedimenti attinenti attività di e-commerce

L’eccezione prevista per i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona dovrebbe trovare applicazione anche in ambito e-commerce per le azioni riguardanti la tutela del consumatore.

 

L’ordinamento europeo garantisce un livello elevato di protezione ai consumatori, riconoscendo ai loro diritti il rango di diritti fondamentali, come emerge dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (art. 114) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 38).

Detta impostazione è stata recepita dalla normativa italiana nel Codice del Consumo, che riconosce ai consumatori alcuni diritti fondamentali, tra cui la tutela della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi, a un’adeguata informazione e a una corretta pubblicità, all’esercizio delle pratiche commerciali e dei rapporti contrattuali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà etc. (art. 2 codice del consumo).

La giurisprudenza ha già avuto modo di specificare tuttavia che non tutti questi diritti rientrano anche nella più circoscritta categoria di diritti fondamentali della persona.

Alla categoria dei diritti fondamentali della persona è certamente ricondotta la tutela della salute, prevista con riferimento ai rapporti con il consumatore all’art. 2, comma 2, lett. a), del Codice del Consumo e che trova il suo riconoscimento, come diritto fondamentale della persona, nell’art. 32 della Costituzione.

 

Di conseguenza dovrebbe ritenersi applicabile, anche nell’ambito della tutela del consumatore, l’eccezione prevista per i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, laddove l’oggetto del procedimento sia preordinato a garantire direttamente la tutela della salute.

 

Considerato il concetto di salute (sostanzialmente in termini di benessere fisico, mentale e sociale), non si può tuttavia escludere che anche procedimenti relativi a eventuali pratiche commerciali scorrette possano rientrare nel novero dell’eccezione e non essere conseguentemente sospesi.