La pubblicazione del ritratto tra right of publicity e privacy


A cura di ITLawFirm con i contributi degli avvocati Fabrizia Serpieri, Andrea Gabrielli, Daniele Sborlini


I temi sono trattati sotto i seguenti profili:

Parte I - La tutela dell’immagine nell’ambito del diritto d’autore

Parte II - Immagine e protezione dei dati personali

Parte III - L’uso dell’immagine sui social networks: aspetti civili e profili penali.


Indice degli argomenti della parte III
L’uso dell’immagine sui social network: aspetti civili e profili penali

1. L’uso della propria immagine nel social network.

2. L’uso dell’immagine altrui nel social network.

3. Profili penali dell’abuso dell’immagine altrui.



1. L’uso della propria immagine nel social networks.

Per quanto concerne l’uso dell’immagine sui social networks, è ancora dubbio che dal semplice upload di una fotografia contenete un ritratto nella propria pagina social possa desumersi un consenso tacito a successivi usi, anche nel caso in cui l’immagine sia accessibile a tutti gli utenti. Il consenso tacito o implicito può ritenersi ammissibile solo a condizione che possa desumersi senza incertezze dal comportamento o dall’atteggiamento della persona raffigurata, valutazione che deve essere effettuata caso per caso (sul punto si rimanda alla prima parte di questo approfondimento).

A diverse conclusioni potrebbe però pervenirsi nel caso di social networks di natura promozionale, ad esempio quelli utilizzati dagli artisti emergenti.

Quando la pubblicazione o l’esposizione dell’immagine di una persona siano state effettuate fuori dei casi in cui sono consentite, o con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona ritratta, quest’ultima ha la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere la cessazione dell’abuso. Su richiesta della parte interessata, il giudice potrà emanare un provvedimento inibitorio – anche in sede cautelare – che disponga le misure ritenute più idonee per impedire la continuazione e/o il ripetersi dell’illecito, fatta salva la possibilità di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (art. 10 c.c.).

 

2 L’uso dell’immagine altrui nel social network.

Anche sui social network valgono le regole generali descritte nelle precedenti parti di questo approfondimento per cui l’uso dell’immagine altrui è possibile solo previo consenso della persona ritratta, oppure in forza di una delle eccezioni previste dalla legge sul diritto d’autore.

Il diritto all’immagine rileva nel caso di diffusione sia di fotografie sia di opere complesse come quelle audiovisive.

 

  • Riuso delle prestazioni artistiche. La pubblicazione sui social network di contenuti audiovisivi senza l’autorizzazione dell’artista è stata conseguentemente ritenuta lesiva del diritto all’immagine dell’artista che, nel caso di specie, egli aveva ceduto, assieme a quelli del nome e della voce, per realizzare la sigla di un programma televisivo. Inoltre, se la diffusione illecita dei contenuti è accompagnata da commenti di carattere offensivo e ingiurioso, può sussistere la lesione anche dei diritti fondamentali della personalità, quali la dignità, l’onore, il decoro, la riservatezza, l’identità personale e la reputazione[1].
 

La diffusione di immagini altrui sui social network può rilevare anche quando effettuata dal genitore della persona ritratta.

 

  • Le foto dei figli. In quest’ottica è stata inibita la pubblicazione sui social network, da parte di un genitore, di immagini e informazioni del figlio minore tali da comprometterne e modificarne l’immagine nel proprio contesto sociale, causando un turbamento nella salute psicofisica della persona ritratta[2].
 

In relazione alla pubblicazione dell’immagine dei figli si rinvia all’approfondimento “Sharenting: rischi e regole per la pubblicazione online di foto e video dei propri figli”).

 

La diffusione di immagini altrui senza consenso della persona ritratta è rilevante sia nel caso di una condivisione pubblica, in cui il contenuto è visibile a un numero indeterminato di persone, sia nel caso di invio a singole persone o a gruppi ristretti, come nel caso delle piattaforme di messaggistica

 

Con riferimento, ad esempio, alle fotografie ritraenti l’immagine di una persona nuda, è stato ritenuto che l’invio non autorizzato a terzi tramite messaggistica istantanea, anche solo di una foto, leda una pluralità di interessi attinenti alla sfera privata, tra cui il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all’onore, all’immagine, all’inviolabilità della corrispondenza, e risulta certamente risarcibile il danno non patrimoniale che ne consegue[3].


3. Profili penali dell’abuso dell’immagine altrui.

Come già descritto, è civilmente illecita la pubblicazione dell’immagine altrui senza consenso dell’interessato, quando non ricorra nessuna delle eccezioni previste dall’articolo 97 l.a. illustrate in precedenza, ovvero quando sia comunque tale da arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione, al decoro della persona medesima.

Perché la pubblicazione sia illecita sotto il profilo civile è sufficiente che la pubblicazione leda anche solo il decoro della persona ritratta, inteso come l’insieme di tutte le qualità diverse da quelle morali, come la dignità fisica o intellettuale o professionale di una persona.

In alcuni casi la pubblicazione dell’immagine altrui può essere rilevante anche in ambito penale.

 

  • Diffamazione. È stato ritenuto che costituisca diffamazione ex art. 595 c.p. la pubblicazione che lede anche la reputazione della persona interessata, dovendosi intendere per tale l’opinione sociale dell’onore di una persona[4].

La giurisprudenza ha, inoltre, specificato che il pregiudizio deve essere valutato in concreto, con riferimento alla persona ritratta, all’attività da essa svolta, all’ambiente in cui vive e alla sensibilità sociale del momento[5].

 

Può inoltre costituire sostituzione di persona ex art. 494 c.p.

 

  • Sostituzione di persona. Può configurare il reato di sostituzione di persona la condotta di un soggetto che, al fine di procurarsi un vantaggio o comunque di recare danno, utilizza l’immagine di altro soggetto associata a un falso nominativo per creare un profilo su un social network. La condotta penalmente rilevante si sostanzia nell’utilizzo del profilo creato utilizzando l’immagine altrui, inducendo in errore coloro che comunicano con il proprietario del profilo attraverso la chat[6].

Si segnala, inoltre, l’introduzione nel luglio 2019 della nuova fattispecie di reato prevista all’art. 612-ter c.p. in tema di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn).

La norma punisce chiunque invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito e destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, dopo averli realizzati o sottratti. Allo stesso modo è punito chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video a contenuto sessualmente esplicito e destinati a rimanere privati, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

Inoltre, la norma prevede un’aggravante se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica, oppure in danno di una donna in stato di gravidanza.

La condotta che la norma si propone di evitare è tra l’altro la condivisione non autorizzata sui social network e tramite app di messaggistica istantanea di immagini e fotografie a contenuto sessualmente esplicito di carattere strettamente personale e confidenziale.

La norma si applica salvo che il fatto costituisca più grave reato. A tutela del minore, ad esempio, sono sanzionate con pene più severe la diffusione o distribuzione, oppure la detenzione o il procacciamento di materiale pedopornografico (ritraente minori), le cui fattispecie sono disciplinate dagli artt. 600-ter e 600-quater c.p.

 

Le fattispecie di reato appena descritte hanno diverse condizioni di procedibilità. In particolare, sono procedibili a querela della persona offesa il reato di diffamazione di cui all’articolo 595 c.p., entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato, e quello previsto all’art. 612-ter c.p. in tema di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn), per il quale è previsto un termine di sei mesi, salvo che si versi in ipotesi dell’aggravante prevista dal comma 4, per la quale è prevista la procedibilità d’ufficio.

Infine, sono procedibili d’ufficio i reati di sostituzione di persona di cui all’art. 494 c.p. e le fattispecie disciplinate dagli artt. 600-ter e 600-quater c.p. in tema di pedopornografia.



[1] Trib. Roma, 15 febbraio 2019.
[2] Trib. Roma, ord. 23 dicembre 2017.
[3] Trib. Sulmona, 9 aprile 2018.
[4] Cass. 12 ottobre 2004, n. 42643.
[5] Trib. Napoli, 26 giugno 2001.
[6] Cass. 16 giugno 2014, n. 25774.



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